LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 28 - Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

49 del 29 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 4

  1. L'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4. - 1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:

    1. proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;

    2. proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'art. 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprieta' dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo'.

    Art. 2

    Modificazione all'art. 5

  2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1973, dopo le parole 'della spesa documentata di acquisto' sono aggiunte le seguenti 'con un limite massimo di euro 100.000'.

    Art. 3

    Modificazione all'art. 18

  3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/1973 e' abrogato.

    Art. 4

    Modificazione all'art. 19

  4. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 33/1973 e' sostituito dal seguente: '1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura regionale competente, delibera sull'ammissibilita' dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata'.

    Art. 5

    Modificazione all'art. 22

  5. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 33/1973 e' sostituito dal seguente:

    '6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unita' non risultino agibili, ai sensi...

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