LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 20 - Disposizioni in materia di riordino fondiario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 14 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'art. 2, comma primo, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), promuove una gestione sostenibile del proprio territorio agricolo attraverso lo strumento del riordino fondiario, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricole e ambientali dell'Unione europea.

  1. Il riordino fondiario consiste nel riassetto catastale, nell'accorpamento delle proprieta' frammentate e polverizzate, nell'arrotondamento delle superfici dei fondi, nell'eventuale rettificazione dei confini e, ove necessario, nella eventuale realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali e di miglioramento fondiario ed e' finalizzato:

    1. a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;

    2. al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;

    3. allo sviluppo di attivita' economiche e al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;

    4. alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, piu' in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

  2. Il procedimento di riordino fondiario si articola nelle seguenti fasi:

    1. elaborazione di uno studio preliminare della ricomposizione fondiaria;

    2. redazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario;

    3. predisposizione del piano di riordino fondiario.

  3. Il piano di riordino fondiario si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprieta', e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario.

    Art. 2

    Soggetti promotori ed esecutori 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione individua i Consorzi di miglioramento fondiario istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e disciplinati dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), di seguito denominati Consorzi, quali soggetti promotori ed esecutori dei riordini fondiari.

  4. Nell'ambito del procedimento di riordino fondiario, i Consorzi provvedono a premunirsi di tutti i pareri, le concessioni, i permessi, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

    Art. 3

    Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica a tutti i fondi agricoli situati nel territorio regionale ricompresi nei perimetri dei Consorzi.

  5. Il comprensorio del riordino fondiario deve essere composto da terreni agricoli situati in zone di tipo E, cosi' come risultanti dal piano regolatore generale comunale (PRG) in vigore al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 5, comma 2.

  6. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e, comunque, compresa tra 5 e 50 ettari.

  7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 18 e' definita, in relazione alle diverse tipologie di terreni, la minima unita' particellare, quale estensione minima attribuibile ai fondi all'esito del riordino fondiario.

    Art. 4

    Commissione tecnica di valutazione 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, e' istituita una commissione tecnica di valutazione, di seguito denominata Commissione, composta:

    1. dal dirigente della struttura regionale competente in materia di riordini fondiari, di seguito denominata struttura competente;

    2. dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio;

    3. dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale;

    4. da un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Valle d'Aosta che non abbia preso parte alle attivita' di progettazione del riordino fondiario da esaminare;

    5. da un funzionario esperto nominato dall'Institut agricole regional;

    6. dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato.

  8. La Commissione esprime pareri tecnici relativamente ad ogni fase del procedimento di riordino fondiario di cui all'art. 1, comma 3.

  9. La Commissione e' convocata e presieduta dal dirigente della struttura competente in materia di riordino fondiario. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della Commissione.

  10. Su richiesta del presidente, alle sedute della Commissione puo' partecipare, con funzioni consultive, il presidente del Consorzio interessato.

  11. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito.

    Art. 5

    Avvio del procedimento 1. Il procedimento di riordino fondiario e' avviato dal Consorzio interessato con la presentazione della proposta di cui al comma 2 alla struttura competente.

  12. Al fine di avviare il procedimento, i Consorzi sono tenuti ad approvare in assemblea generale dei consorziati, con le modalita' previste dai rispettivi statuti e la maggioranza indicata al comma 3, una proposta di riordino fondiario che deve contenere:

    1. una relazione recante le motivazioni di interesse generale e gli obiettivi da raggiungere con il riordino fondiario, nonche' l'individuazione dei vincoli esistenti e l'attestazione della coerenza del riordino fondiario con gli strumenti urbanistici vigenti;

    2. la planimetria catastale relativa al perimetro dell'area oggetto del riordino fondiario;

    3. un estratto planimetrico del PRG relativo al comprensorio e una documentazione fotografica, possibilmente aerea;

    4. ogni ulteriore documento individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 18.

  13. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da tutti i consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono rappresentare il 100 per cento della proprieta' inclusa nell'area interessata.

  14. Con la proposta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT