LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 2 - Disposizioni in materia finanziaria e tributaria. Modifiche alle leggi regionali n. 21 del 2012, n. 15 del 2012 e n. 13 del 2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 29 marzo 2013) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza) dopo le parole «possono essere concessi» sono inserite le seguenti: «contributi per le spese di funzionamento, come gia' disciplinati dall'articolo 7-bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonche'». 2. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole «uguale per tutte» sono sostituite con la seguente «per». 3. Dopo l'articolo 30 delle legge regionale n. 21 del 2012 e' inserito il seguente articolo: «Art. 30-bis (Norma finanziaria). - 1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunita' montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche...

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