LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 20 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali.

  1. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilita' fisica e psichica; sostiene le attivita' di educazione rivolte a minori con particolari difficolta' di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare;

    attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficolta'.

  2. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

  3. La Regione promuove lo sviluppo, la qualita' dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali.

  4. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attivita' agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. 'agricoltura sociale': l'attivita' svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attivita' agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone disabili, le persone a rischio di esclusione sociale, alla tutela della salute mentale, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze e concertati con le pubbliche amministrazioni;

    2. 'fattoria sociale': la conduzione di attivita' agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilita' economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarieta' e con gli altri organismi del terzo...

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