LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 56 - Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Denominazione dei beni regionali 1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile.

  1. I nomi dei beni di cui all'art. 1, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all'art. 2.

  2. L'attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell'Unione europea.

    Art. 2

    Consulta per la denominazione dei beni regionali 1. E' istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:

    1. esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale sulla denominazione dei beni regionali, nel rispetto della storicita' consolidata e identificata dalla comunita' locale dei toponimi esistenti;

    2. formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;

    3. svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;

    4. esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;

    5. propone a comuni e province, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un'adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana, la denominazione di strade e piazze e l'apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall'art. 7.

  3. La consulta puo' disporre l'organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l'approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.

    Art. 3

    Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali 1. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale, i suoi componenti sono nominati dallo stesso Consiglio, ed e' composta da:

    1. quattro consiglieri regionali:

    2. tre esperti in storia, geografia, toponomastica;

    3. due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

  4. La consulta e' integrata dal presidente della commissione consiliare...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT