LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 11 - Costituzione della rete alcologica regionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I della Regione Liguria n. 6 dell'11 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi nazionali e dagli atti di programmazione sanitaria regionali, adotta un'Azione programmata per la costituzione della Rete Alcologica Regionale, al fine di attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate.
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La Rete Alcologica Regionale costituisce una rete del Piano sociosanitario regionale.
Art. 2
Principi guida 1. La Regione realizza l'Azione programmata di cui all'art. 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:
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assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcoldipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e farsi carico delle patologie correlate;
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affidare a equipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.
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L'Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell'alcoldipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.
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Il modello organizzativo adottato dalla Regione e' finalizzato a favorire la continuita' di intervento attraverso l'integrazione operativa tra i servizi sociosanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresi', la partecipazione sistematica ai programmi di attivita' da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle equipe alcologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.
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Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.
Art. 3
Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale 1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all'art.
2, istituisce il Centro Alcologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.
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Il Centro Alcologico...
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