LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 11 - Costituzione della rete alcologica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I della Regione Liguria n. 6 dell'11 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi nazionali e dagli atti di programmazione sanitaria regionali, adotta un'Azione programmata per la costituzione della Rete Alcologica Regionale, al fine di attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate.

  1. La Rete Alcologica Regionale costituisce una rete del Piano sociosanitario regionale.

    Art. 2

    Principi guida 1. La Regione realizza l'Azione programmata di cui all'art. 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:

    1. assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcoldipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e farsi carico delle patologie correlate;

    2. affidare a equipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.

  2. L'Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell'alcoldipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.

  3. Il modello organizzativo adottato dalla Regione e' finalizzato a favorire la continuita' di intervento attraverso l'integrazione operativa tra i servizi sociosanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresi', la partecipazione sistematica ai programmi di attivita' da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle equipe alcologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.

  4. Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.

    Art. 3

    Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale 1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all'art.

    2, istituisce il Centro Alcologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.

  5. Il Centro Alcologico...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT