LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2 - Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge promuove il contenimento nel territorio regionale dell'inquinamento luminoso ed il conseguente risparmio energetico al fine della conservazione e valorizzazione dell'ambiente.

  1. Ai fini della presente legge e' inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree alle quali e' funzionalmente dedicata, segnatamente se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

  2. Sono esenti dall'applicazione della presente legge:

    1. le installazioni, gli impianti e le strutture pubbliche, civili e militari, le cui progettazione, realizzazione e gestione siano regolate da norme dello Stato e, in particolare, i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza, i porti e gli aeroporti;

    2. i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 non si applicano per le sorgenti in impianti pubblici e privati con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna;

      per tali impianti e' comunque richiesta la dichiarazione di conformita' che attesti la rispondenza di legge;

    3. le sorgenti di luce gia' strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, le installazioni che, per il loro posizionamento, non diffondono luce verso l'alto;

    4. le sorgenti di luce a funzionamento non continuo, che comunque non risultino attive oltre le due ore dal tramonto del sole;

    5. gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti, con carattere di temporaneita' e provvisorieta', regolarmente autorizzate dai Comuni, entro il limite massimo di cinque giorni al mese;

    6. impianti realizzati in occasione di feste patronali;

    7. impianti di uso saltuario ed eccezionale, purche' destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.

      Art. 2

      Funzioni e compiti della Regione 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale:

    8. emana, ove necessario, linee-guida integrative ed esplicative a completamento di quanto prescritto dall'articolo 4;

    9. coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al fine della loro divulgazione, anche nelle scuole;

    10. promuove iniziative di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale in materia di illuminazione e risparmio energetico, anche in collaborazione con esperti ed associazioni che si occupano di inquinamento luminoso;

    11. autorizza, dietro richiesta dei Comuni e di privati, le deroghe alle disposizioni della presente legge per impianti con caratteristiche peculiari che giustifichino diversi regimi di illuminazione;

    12. esercita la vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni della presente legge, provvedendo, se necessario, a sostituire gli enti inadempienti nel rispetto della leale collaborazione;

    13. concede contributi ai Comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dalla presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.

  3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d), la Giunta...

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