LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 16 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e settimo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettera f), dello statuto;

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 'Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati');

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunita'), dall'ufficio di presidenza della commissione regionale per le pari opportunita' nella riunione dell'i 1° gennaio 2011;

Considerato quanto segue:

  1. Dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2009 e' emersa l'esigenza di precisarne alcuni aspetti per migliorarne l'applicazione;

  2. In particolare deve essere specificato, anche per un migliore coordinamento con la legislazione regionale in materia, che le associazioni che possono beneficiare dei contributi della legge regionale n. 16/2009 sono quelle che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 16/2009, rientrano nelle categorie previste dalla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

    Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 'Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati') o dalla legge regionale 26 aprile 1993, n.

    28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

  3. Inoltre la legge regionale n. 16/2009 e' modificata in modo da...

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