LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 10 - Disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive e riordino dello sportello unico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 Parte I dell'11 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, anche in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive), nonche' dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo - uno 'Small Business Act' per l'Europa [Com (2008)394]), definisce la disciplina per l'esercizio delle attivita' produttive, il riordino dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ededilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi.

  1. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:

    1. riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e della prosperita' economica;

    2. garantire la liberta' di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformita' ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;

    3. definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese;

    4. valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l'attivita' della pubblica amministrazione alle loro esigenze;

    5. garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalita' della pubblica amministrazione;

    6. attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;

    7. creare le condizioni per la partecipazione e l'accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

  2. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:

    1. per le attivita' di produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attivita' socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;

    2. per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attivita' produttive;

    3. per la realizzazione di impianti relativi alle reti dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telefonia e della teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi servizi;

    4. per gli allacciamenti ai servizi di rete dell'energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione;

    5. per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

    Art. 2

    Sportello unico per le attivita' produttive 1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attivita' produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

  3. Lo SUAP e' obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumita'.

  4. L'incaricato del Comune per la gestione dello SUAP e' responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potesta' di controllo e sanzionatorie, nonche' le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.

  5. Lo SUAP puo' costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

  6. I Comuni possono organizzare lo SUAP preferibilmente in forma associata.

    Art. 3

    Svolgimento del procedimento in via telematica 1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attivita' produttive, le dichiarazioni, nonche' i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.

  7. Gli SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale degli SUAP di cui all'art. 4 per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

    Art. 4

    Rete regionale degli SUAP 1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.

  8. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

    1. mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilita' applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;

    2. sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilita' fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale 'impresainungiorno', in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;

    3. stipula con le autorita' centrali accordi di servizio per poter agire in qualita' di 'intermediario strutturale' a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

    Art. 5

    Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP 1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.

  9. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

  10. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonche' attivita' di monitoraggio per:

    1. la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;

    2. la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

    3. l'adeguamento alle modalita' telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;

    4. la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

    Art. 6

    Banca dati regionale SUAP 1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonche' dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

  11. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalita' tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

  12. La Regione promuove la stipulazione di...

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