LEGGE REGIONALE 27 aprile 2012, n. 9 - Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorita' di Bacino regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia S.O. n. 17 del 3 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'Autorita' di bacino regionale 1. L'Autorita' di bacino regionale, istituita dall'art. 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e' soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

    1. nomina il Commissario liquidatore dell'Autorita' di bacino regionale, nonche' ne definisce i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico;

    2. approva il bilancio di liquidazione dell'Autorita' di bacino regionale e della gestione commissariale, predisposti dal Commissario liquidatore;

    3. detta le eventuali direttive per il trasferimento alla Regione dei beni mobili e immobili, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi, ai sensi dell'art. 2.

  2. Il Commissario liquidatore predispone e trasmette alle Direzioni centrali competenti per materia:

    1. entro sessanta giorni dalla nomina, lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, nonche' la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, esistenti al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

    2. entro novanta giorni dalla nomina, il bilancio di liquidazione dell'Autorita' di bacino regionale al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e della gestione commissariale.

  3. Il Commissario liquidatore assicura, altresi', l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

    Art. 2

    Riallocazione delle funzioni dell'Autorita' di bacino regionale 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione subentra all'Autorita' di bacino regionale nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro, in essere alla medesima data, nonche' nella titolarita' dei beni mobili e immobili.

  4. Ai sensi dell' art. 2645 del codice civile il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

  5. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Autorita' di bacino regionale, in servizio il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della...

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