LEGGE REGIONALE 12 marzo 2012, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2012) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto;

Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REEGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60

  1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come modificato dall'art. 6 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, e' sostituito dal seguente: '1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente'.

Art. 2

Proroga del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale 1. Il collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-10582 del 19 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 60/1995, rimane in carica con pieni poteri, a prescindere dalla sua naturale scadenza...

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