REGOLAMENTO REGIONALE 6 ottobre 2011, n. 8 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 39 del 21 ottobre 2011) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte), di seguito denominata legge, detta norme attuative ed integrative della stessa.

Art. 2

Istanza di riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1. Le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, che intendono richiedere il riconoscimento, presentano, ai sensi dell'art. 7 della legge, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura competente, apposita istanza di riconoscimento, previa deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste dal proprio statuto. A tal fine le OP richiedenti possono avvalersi della modulistica e delle procedure informatiche eventualmente predisposte dalla struttura competente.

  1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della OP, in particolare, indica:

    1. la ragione sociale, la sede legale e quella operativa dell'organizzazione;

    2. il prodotto o il settore produttivo in riferimento al quale l'organizzazione intende operare;

    3. le eventuali altre regioni in cui l'OP opera.

  2. Alla istanza e' allegata la seguente documentazione:

    1. la copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'organizzazione nonche' la copia dell'ultimo bilancio;

    2. l'elenco dei soci aderenti all'OP;

    3. una relazione dettagliata sulla capacita' organizzativa e funzionale dell'organizzazione richiedente;

    4. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

    5. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il valore della produzione commercializzata, espressa in termini complessivi, per prodotto e per regione, cosi' calcolato:

  3. nel caso di persone giuridiche con obbligo della tenuta della contabilita' finanziaria, gia' costituite da oltre tre anni, in base alla media del fatturato realizzato nei tre anni antecedenti la richiesta di riconoscimento e ricavato dalle relative scritture contabili;

  4. nel caso di persone giuridiche neocostituite, in base al valore dei prodotti effettivamente commercializzati direttamente dai produttori agricoli aderenti alla OP richiedente, nel triennio antecedente la richiesta di riconoscimento, desumibile dalle relative scritture contabili.

  5. Condizione per l'ammissibilita' e per la valutazione della istanza di riconoscimento e' che i soci delle OP richiedenti siano iscritti all'anagrafe unica delle attivita' agricole del Lazio di cui all'art. 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) e che i dati dichiarati nell'istanza stessa siano coerenti con le informazioni riportate nella suddetta anagrafe.

    Art. 3

    Riconoscimento 1. Entro novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui all'art. 2, la struttura competente verifica la rispondenza delle OP ai requisiti di cui all'art. 6 della legge e redige un apposito verbale di riconoscimento. La struttura puo' anche disporre controlli in loco al fine di verificare il numero dei produttori associati, il valore della produzione commercializzata e il conseguimento degli scopi perseguiti dalle OP.

  6. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso in caso di eventuali richieste di integrazione della documentazione gia' presentata.

  7. La struttura competente, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte, conferisce il riconoscimento alla OP richiedente e provvede all'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori. Nei trenta giorni successivi, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, provvede, altresi', a comunicare l'avvenuto riconoscimento all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori.

    Art. 4

    Elenco regionale delle organizzazioni di produttori 1. L'elenco regionale delle organizzazioni di produttori, di seguito denominato elenco, riporta, per ciascuna OP, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa, del settore produttivo o del prodotto in riferimento al quale e' costituita nonche' delle altre regioni in cui eventualmente opera.

  8. L'elenco e' integrato da una apposita sezione in cui sono iscritte, per meri fini conoscitivi, le OP, riconosciute da altre regioni, che hanno sedi operative e soci ubicati nel territorio della Regione Lazio.

  9. L'elenco e' costituito sia in forma cartacea, sia su supporto informatico attraverso un programma di gestione accessibile via internet e con interfaccia web.

  10. Le OP riconosciute comunicano alla struttura competente ogni variazione concernente i dati indicati nella istanza di riconoscimento entro novanta giorni dall'avvenuta variazione e trasmettono la relativa documentazione.

  11. La struttura competente aggiorna periodicamente l'elenco sulla base dei dati pervenuti ai sensi del comma 4, provvede alla cancellazione delle OP cui sia stato revocato il riconoscimento ai sensi dell'art. 5 e cura la pubblicazione dell'elenco sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonche' sul portale web della direzione regionale competente in materia di agricoltura.

    Art. 5

    Revoca del riconoscimento 1. Qualora la struttura competente riscontri il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1, della legge, lo comunica alla OP interessata, assegnandole un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale sanare le irregolarita' riscontrate.

  12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la struttura competente dispone la revoca del riconoscimento della OP inadempiente, la cancellazione della stessa dall'elenco di cui all'art. 4 nonche' la ripetizione dei contributi indebitamente percepiti.

    Art. 6

    Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento 1. Le OP riconosciute che, ai sensi dell'art. 11 della legge, intendono richiedere aiuti a copertura dei costi amministrativi sostenuti per l'avviamento, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo ovvero per l'ampliamento significativo delle proprie attivita' presentano...

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