LEGGE REGIONALE 30 novembre 2011, n. 16 - Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialita', edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'art. 31 della Costituzione, nonche' al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.

  1. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.

    Art. 2

    Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 9/2008

  2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), e' sostituito dal seguente:

    '6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purche' residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

    1. cittadini italiani;

    2. cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

    3. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

    4. titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).'.

    Art. 3

    Modifica all'art. 8-bis della legge regionale n. 11/2006

  3. Il comma 1 dell'art.8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), e' sostituito dal seguente:

    '1. La Regione sostiene la natalita' attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'art.

    12-bis, comma 1.'.

    Art. 4

    Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 11/2006

  4. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2006, le parole: 'Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione. Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonche' per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.' sono soppresse.

    Art. 5

    Sostituzione...

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