LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 3 - Disposizioni in materia di politiche abitative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 12 marzo 2013 n. 11) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce il diritto all'abitazione e promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale tesi a: a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

  1. favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;

  2. agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorita' per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;

  3. promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale;

  4. promuovere la qualita' degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione;

  5. sostenere finanziariamente i soggetti meno abbienti che abitano in locazione alloggi di proprieta' pubblica o privata;

  6. risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti sul territorio regionale o espresse da particolari categorie sociali;

  7. attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione. 2. Le politiche abitative regionali si integrano con le iniziative promosse dai Comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici. 3. Gli interventi edilizi posti in essere in...

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