LEGGE REGIONALE 20 marzo 2012, n. 8 - Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 21 marzo 2012, n. 5) Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Stato di previsione dell'entrata) 1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 sono apportate variazioni per € 63.253.653,71 in termini di competenza e di cassa.

Art. 2 (Stato di previsione della spesa) 1. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 sono apportate variazioni per 63.253.653,71 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3 (Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011 - integrazione) 1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, gia' quantificato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) in € 372.345.698,93, e' incrementato dell'importo di € 142.770.939,69 che viene utilizzato come segue:

  1. per € 7.418.545,32 ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni per le reiscrizioni di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

  2. per € 135.352.394,37 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti nelle seguenti Unita' Previsionali di Base:

--------------------------------------------------------------------U.P.B. | 9.103 | Euro | -12.000.000,00...

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