LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 7 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 11 del 3 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati' 1. L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati' e' cosi' sostituito:

'Art. 2 (Titolo per la raccolta). - 1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 16:

  1. dalle comunita' montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonche' nei comuni parzialmente montani;

  2. dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);

  3. dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;

  4. dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;

  5. dal presidente della regola nel territorio regoliero.

    1. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identita' in corso di validita', e' esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

    2. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprieta' collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresi' esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonche', anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap cosi' come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate'.

    3. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identita' in corso di validita' e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'...

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