REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2012, n. 5 - Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attivita' di tassidermia).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parte I-II (serie generale) n. 14 del 4 aprile 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 Modificazioni all'art. 3

  1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attivita' di tassidermia) e' sostituito dal seguente:

    '1. L'attivita' di tassidermia e' soggetta alla dichiarazione di inizio attivita' ed e' subordinata al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio di tassidermia rilasciato dalla Commissione regionale per la tassidermia di cui all'art. 4.'.

  2. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 14/1995 e' sostituito dal seguente:

    '3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e di istituti universitari possono esercitare l'attivita' di tassidermia solo per l'ente di appartenenza e nei locali appositamente adibiti dall'ente stesso anche se sprovvisti del certificato di abilitazione di cui al comma 1.'.

    Art. 2 Sostituzione dell'art. 4

  3. L'art. 4 del regolamento regionale n. 14/1995 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4 (Commissione regionale per la tassidermia). - 1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per la tassidermia, della quale fanno parte:

    1. il dirigente della struttura regionale competente in materia, che la presiede;

    2. un rappresentante della struttura regionale competente in materia, designato dal dirigente della stessa;

    3. due esperti in materia di zoologia e tassidermia designati dalla Giunta regionale.

  4. La commissione per la tassidermia e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti restano in carica per la durata della legislatura.

  5. La commissione per la tassidermia rilascia il certificato di abilitazione all'esercizio della tassidermia.

  6. La commissione per la tassidermia si dota di un proprio regolamento per il suo funzionamento.

  7. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non spetta alcun compenso.'.

    Art. 3 Sostituzione dell'art. 5

  8. L'art. 5 del regolamento regionale n. 14/1995 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Esame per l'abilitazione all'esercizio della tassidermia)...

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