VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 34 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, recante norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
Le norme contenute nella legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana, si applicano anche alle attivita' economiche esercitate in Libia, con le seguenti modificazioni:
alla data «31 marzo 1941-XIX» indicata agli articoli 2, 24, 25 e 31, e' sostituita quella del «1° febbraio 1943-XXI»;
alla espressione «bilancio dell'esercizio 1940» indicata nell'art. 32, e' sostituita quella di «bilancio dell'esercizio 1942».