REGIO DECRETO 12 gennaio 1942, n. 464 - Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra

Coming into Force18 Maggio 1942
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/05/18/042U0464/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date12 Gennaio 1942
Published date18 Maggio 1942
Official Gazette PublicationGU n.117 del 18-05-1942
TITOLO I Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, numero 2263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro Segretario del P.N.F. e coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra disciplina e controlla le attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonche' l'impiego dei mezzi e del personale all'uopo necessari.

Tutte le facolta' e i poteri attribuiti al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, con provvedimenti legislativi emanati precedentemente alla pubblicazione del presente decreto, sono conferiti al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

In particolare, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

  1. esercita sugli stabilimenti delle industrie private che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra ogni necessario controllo, sia disciplinare che tecnico, inteso ad assicurare il massimo rendimento, produttivo ed economico, delle lavorazioni;

  2. predispone e gradua la mobilitazione civile degli stabilimenti di cui alla lettera a) e la attua dichiarandoli, con suo decreto «stabilimenti ausiliari»;

  3. armonizza e coordina i programmi delle lavorazioni occorrenti alle Forze armate, alla marina mercantile ed alle altre Amministrazioni dello Stato, commisurandoli alle possibilita' produttive delle industrie nazionali ed alla urgenza ed importanza delle necessita' contingenti;

  4. designa e ripartisce tra le amministrazioni interessate le fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse;

  5. collabora col Ministero delle corporazioni nella azione di controllo e di revisione dei costi di produzione e di revisione dei prezzi dei prodotti che interessano la difesa nazionale;

  6. disciplina e controlla d'intesa col il Ministero delle corporazioni e con le altre amministrazioni interessate, l'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti industriali necessari agli stabilimenti che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra - siano essi, o non, dichiarati ausiliari - nonche' agli stabilimenti statali, e impartisce disposizioni per la loro ripartizione;

  7. disciplina e controlla la consistenza e la formazione delle scorte, giacenze e riserve degli stabilimenti che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra, siano essi o non dichiarati ausiliari;

  8. interviene presso le Amministrazioni statali perche' con gli appositi mezzi da stanziarsi nei rispettivi bilanci, curino l'approvvigionamento dei prodotti finiti di fabbricazione estera e di speciali caratteristiche tecniche, che comunque necessiti avere a disposizione;

  9. promuove e vigila, d'intesa coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni, i corsi per l'addestramento ed il perfezionamento delle maestranze comunque adibite o da adibire alle industrie belliche, attraverso l'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.F.A.P.L.I.);

  10. concorda col Ministero delle corporazioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati e col Commissariato per le migrazioni interne, le disposizioni per gli eventuali spostamenti di stabilimenti ausiliari o di singoli reparti di essi o delle rispettive maestranze;

  11. concorda, in caso di particolare urgenza, col Ministero delle corporazioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati e con la Commissione Suprema di difesa, la realizzazione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di impianti gia' esistenti, quando siano necessari per la preparazione bellica del Paese;

  12. disciplina di concerto col Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, e nei limiti di efficacia di detto Regio decreto-legge, il regime di lavoro negli stabilimenti ausiliari ai fini previsti nella lettera a);

  13. segnala al Ministero scambi e valute, perche' ne tenga conto ai fini delle esportazioni, le esigenze delle industrie di guerra in ordine ai prodotti finiti, semilavorati ed alle materie prime di produzione...

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