Reg. (UE) 15 maggio 2013, n. 886

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
2. Entro dodici mesi in seguito all’entrata in vigore del pre-
sente regolamento, e in seguito ogni anno civile, gli Stati membri
comunicano le seguenti informazioni:
a) il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi
sul proprio territorio;
b) la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel ser-
vizio d’informazione;
c) la percentuale delle aree di parcheggio che forniscono alla
Commissione informazioni dinamiche circa la disponibilità di
parcheggi e le zone prioritarie.
10. (Entrata in vigore e applicazione). 1. Il presente regolamen-
to entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazio-
ne nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea.
Esso si applica:
- a decorrere dal 1° ottobre 2015 alla fornitura dei servizi già
predisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamen-
to.
- a decorrere dal 1° ottobre 2013 alla fornitura dei servizi che
dovranno essere predisposti in seguito alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
II
Reg. (UE) 15 maggio 2013, n. 886. Regolamento delagato della
Commissione che integra la direttiva 2010/40/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e
le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove
possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità
connesse alla sicurezza stradale (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n.
L247 del 18 settembre 2013).
1. (Oggetto e ambito di applicazione). Il presente regolamento
stabilisce le specif‌iche atte ad assicurare la compatibilità, inte-
roperabilità e continuità nell’attivazione e nell’operatività dei
dati e delle procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità
connesse alla sicurezza stradale a livello di Unione a norma della
Esso si applica all’erogazione di servizi di informazioni mi-
nime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale
sulla rete stradale transeuropea.
2. (Def‌inizioni). Ai f‌ini del presente regolamento si intende per:
a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale def‌inita
nell’allegato I, sezione 2, della decisione n. 661/2010/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio , ad esclusione dei nodi urbani;
b) «strada provvisoriamente sdrucciolevole»: situazione im-
prevista che rende sdrucciolevole il manto stradale per un dato
periodo di tempo determinando una scarsa aderenza del veicolo
alla strada;
c) «presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla car-
reggiata»: situazione in cui sono presenti sulla carreggiata ani-
mali, detriti, ostacoli o persone laddove di norma non dovrebbero
essere, con l’eventualità di dover ricorrere ad una manovra di
emergenza per evitarli;
d) «area dell’incidente non in sicurezza»: zona in cui si è
verif‌icato un incidente che non è stata ancora messa in sicurezza
dall’autorità competente;
e) «lavori a breve termine»: cantiere temporaneo di lavori in
corso sulla carreggiata o ai suoi lati, indicato solo da una segna-
letica minima in considerazione della breve durata dei lavori;
f) «visibilità ridotta»: visibilità che risulta diminuita a causa
di una situazione che, limitando il campo visivo del conducente,
può inf‌luire sulla guida sicura;
g) «veicolo contromano»: veicolo che procede su una car-
reggiata separata in direzione di marcia contraria al traff‌ico
regolare;
h) «carreggiata ostruita non in sicurezza»: ostruzione parzia-
le o totale della sede stradale che non è messa adeguatamente in
sicurezza e segnalata;
i) «condizioni atmosferiche eccezionali»: condizioni atmo-
sferiche straordinarie, estreme o atipiche per la stagione che
possono inf‌luire sulla guida sicura;
j) «utente delle informazioni minime universali sulla viabi-
lità connesse alla sicurezza stradale»: persona f‌isica o giuridica
che interviene nell’erogazione di servizi di informazioni minime
universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, quali
gestori della rete stradale, gestori del traff‌ico, prestatori di servi-
zi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura
pubblica e privata;
k) «utente f‌inale»: conducente che usufruisce dei servizi
di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla
sicurezza stradale;
l) «servizio di informazioni minime universali sulla viabilità
connesse alla sicurezza stradale»: servizio d’informazione in
tempo reale sulla viabilità con un contenuto minimo concordato
inerente alla sicurezza stradale, accessibile con il minimo sforzo
da un massimo di utenti f‌inali;
m) «dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale»: i
dati necessari ai f‌ini dell’erogazione del servizio di informazioni
minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza strada-
le, acquisiti tramite qualsiasi fonte privata o pubblica;
n) «informazioni minime universali sulla viabilità connesse
alla sicurezza stradale»: dati sulla viabilità connessi alla sicurez-
za stradale risultanti da estrazione, aggregazione o elaborazione,
che gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura
pubblica e/o privata comunicano agli utenti f‌inali mediante un
qualsiasi canale di diffusione;
o) «punto di accesso»: punto di accesso digitale in cui i dati
sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale necessari alla
generazione di informazioni minime universali sulla viabilità
connesse alla sicurezza stradale sono raccolti, formattati e messi
a disposizione per scambio e riutilizzo;
p) «gratuitamente» o «gratuito» o «a titolo gratuito»: ero-
gazione del servizio di informazioni minime universali sulla
viabilità connesse alla sicurezza stradale senza che nessun costo
supplementare sia posto a carico dell’utente f‌inale nel punto di
utilizzo.
3. (Elenco degli eventi o situazioni che incidono sulla sicurezza
stradale). 1. Gli eventi o situazioni contemplati dal servizio di
informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicu-
rezza stradale comprendono almeno le categorie seguenti:
a) strada provvisoriamente sdrucciolevole;
b) presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreg-
giata;
c) area dell’incidente non in sicurezza;
d) lavori a breve termine;
e) visibilità ridotta;
f) veicolo contromano;
g) carreggiata ostruita non in sicurezza;
h) condizioni atmosferiche eccezionali.

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