Reg. (UE) 15 maggio 2013 , n. 885

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
Legislazione
e documentazione
I
Reg. (UE) 15 maggio 2013 , n. 885 . Regolamento delegato della
Commissione che integra la direttiva 2010/40/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelli-
genti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazio-
ne sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi
pesanti e ai veicoli commerciali ( Gazzetta Uff‌i ciale U.E. n. L247
del 18 settembre 2013 ).
1 . ( Oggetto e ambito di applicazione ) . 1. Il presente regolamen-
to stabilisce le specif‌i che necessarie a garantire la compatibilità,
l’interoperabilità e la continuità della predisposizione e dell’uti-
lizzo operativo dei servizi di informazione sulle aree di parcheg-
gio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commer-
ciali a livello di Unione a norma della direttiva 2010/40/UE.
Il regolamento si applica alla fornitura di servizi d’informa-
zione situati lungo la rete stradale transeuropea (TERN).
2 . ( Def‌i nizioni ) . 1. Ai f‌i ni del presente regolamento si applicano
le seguenti def‌i nizioni:
1) «area di parcheggio sicura»: un’area di parcheggio de-
stinata agli utenti commerciali che consenta loro di evitare lo
stazionamento improprio e contribuisca alla sicurezza dei con-
ducenti e del trasporto merci;
2) «utente»: i conducenti di automezzi pesanti o di veicoli
commerciali, gli spedizionieri, i trasportatori, gli enti di gestione
del traff‌i co o qualsiasi altro organismo, quali i proprietari delle
merci, le compagnie assicurative, le autorità stradali e le forze di
polizia. Tali soggetti devono ricevere informazioni dai fornitori
di servizi;
3) «fornitore di servizi»: soggetto pubblico o privato che offre
servizi di informazione agli utenti;
4) «dati»: le informazioni fornite da un operatore delle aree
di parcheggio per automezzi pesanti e che descrivono una deter-
minata area di parcheggio;
5) «informazioni»: i dati aggregati, elaborati e/o estratti, of-
ferti dal fornitore di servizi agli utenti attraverso diversi canali;
6) «servizi d’informazione»: servizi che forniscono indicazioni
ai propri utenti, consentendo loro di rispettare i periodi di riposo
e le interruzioni obbligatori, a ridurre lo stazionamento impro-
prio e a ottimizzare l’utilizzo delle aree di parcheggio;
7) «riscontro degli utenti»: le informazioni fornite dagli uten-
ti dei parcheggi che forniscono un parere personale e anonimo
ad altri futuri utenti e agli operatori delle aree di parcheggio per
automezzi pesanti;
8) «informazioni dinamiche»: le informazioni che indicano,
in un dato momento, la capacità di parcheggio disponibile in
un’area di parcheggio o lo stato attuale (libera/completa/ chiu-
sa) di un’area di parcheggio;
9) «informazioni statiche»: le informazioni fornite dall’ope-
ratore dell’area di parcheggio in merito alla descrizione dell’area
stessa;
10) «aff‌i dabilità delle informazioni»: l’accuratezza del servi-
zio di informazione fornito rispetto alla situazione reale;
11) «parcheggio inappropriato»: la sosta o lo stazionamento
di veicoli pesanti fuori delle aree di parcheggio sicure lungo le
autostrade o i corridoi, nelle corsie di emergenza o all’interno di
aree di parcheggio sovraffollate;
12) «punto di accesso»: un punto di accesso digitale in cui
le informazioni sulle aree di parcheggio vengono raccolte, ela-
borate e messe a disposizione per essere diffuse. Tali punti di
accesso consentiranno la diffusione transfrontaliera dei servizi
di informazione;
13) «zona prioritaria»: una tratta, def‌i nita dalle autorità na-
zionali, in cui si registra una carenza di spazi in una o più aree di
parcheggio sicure e in cui le informazioni relative ad altre capa-
cità di parcheggio disponibili nella stessa zona permetterebbero
di migliorare la situazione.
3 . ( Requisiti per la predisposizione di servizi d’informazione ) .
1. Gli Stati membri indicano le aree in cui le condizioni di traff‌i co
e di sicurezza richiedono la predisposizione di servizi d’informa-
zione sulle aree di parcheggio sicure.
Essi def‌i niscono inoltre le zone prioritarie in cui saranno
fornite le informazioni dinamiche.
2. La predisposizione di servizi d’informazione rispetta i re-
quisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.
4 . ( Raccolta dei dati ) . I dati da fornire agli utenti in merito alle
aree di parcheggio sicure pubbliche e private e alla descrizione
delle stesse devono essere raccolti e forniti dagli operatori delle
aree di parcheggio e dai fornitori di servizi, pubblici o privati.
I dati da raccogliere devono essere facili da divulgare, anche a
distanza, con tutti i mezzi pertinenti, al f‌i ne di facilitare una
raccolta a distanza da parte di tutti gli operatori delle aree di
parcheggio. Gli operatori delle aree di parcheggio e i fornitori
di servizi, pubblici o privati, utilizzano i prof‌i li DATEX II o altri
formati compatibili a livello internazionale, al f‌i ne di garantire
l’interoperabilità dei servizi d’informazione in tutta l’Unione.
I dati da raccogliere sono i seguenti:
1) dati statici relativi alle aree di parcheggio, compresi (ove
possibile):
- le informazioni che identif‌i cano un’area di parcheggio
(nome e indirizzo dell’area di parcheggio per automezzi pesanti)
[max. 200 caratteri],
- le informazioni circa l’ubicazione del punto di accesso
all’area di parcheggio (latitudine/longitudine) [20 + 20 carat-
teri],
- l’identif‌i catore della strada principale n. 1/direzione [20
caratteri/20 caratteri]; l’identif‌i catore della strada principale n.
2/direzione [20 caratteri/20 caratteri] se lo stesso parcheggio è
accessibile da due strade diverse,
- se necessario, l’indicazione dell’uscita da imboccare [max.
100 caratteri]/distanza dalla strada principale [numero intero
3] in km o miglia,
- numero totale di parcheggi liberi per gli automezzi pesanti
[numero intero 3],
- prezzo e valuta delle aree di parcheggio [300 caratteri],

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