Reg. (UE) 19 febbraio 2013, n. 143

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leg
4/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
violazione di una norma di comportamento da cui derivi la de-
curtazione del punteggio, per il periodo di due anni;
- con riferimento agli eventi passati, qualora l’interessato ne
faccia specif‌ica richiesta, deve essere assicurata la conoscibilità,
nel dettaglio e cronologicamente, dei dati concernenti la totalità
delle variazione di punteggio della patente.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
ritenuta la non correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato nei termini di cui in premessa dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, in relazione alle variazioni di punteg-
gio della patente indicate negli estratti cronologici comunicate
agli interessati, prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett.
b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, al medesimo Ministero di
adottare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il
termine di sei mesi dalla notif‌ica del presente provvedimento, le
seguenti misure, dandone conferma a questa Autorità, entro il
medesimo termine:
1. le comunicazioni, che saranno effettuate in futuro agli
interessati, dovranno contenere i dati relativi alla totalità delle
variazioni dei punti della patente, ancorché effettuate in modo
automatizzato, ivi comprese l’attribuzione di punti che, succes-
sivamente, si è rivelata non legittimamente effettuata, in modo
che la relativa operazione di annullamento risulti conoscibile al-
l’interessato; ciò, anche quando tali informazioni siano oggetto di
consultazione da parte dell’interessato attraverso il c.d. portale
dell’automobilista;
2. con riferimento agli eventi passati, qualora l’interessato ne
faccia specif‌ica richiesta, deve essere assicurata la conoscibilità,
nel dettaglio e cronologicamente, dei dati concernenti la totalità
delle variazione di punteggio della patente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del D.L.vo n. 150/2011,
avverso il presente provvedimento può essere proposta opposi-
zione all’Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al
tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero.
V
Reg. (UE) 19 febbraio 2013, n. 143. Regolamento della Commis-
sione che modif‌ica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008
della Commissione per quanto riguarda la determinazione
delle emissioni di CO2 dei veicoli sottoposti ad omologazione
in più fasi (Gazzetta Uff‌iciale UE n. L47 del 20 febbraio 2013).
1. Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modif‌icati
conformemente all’allegato I del presente regolamento
2. Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono mo-
dif‌icati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
3. La Commissione valuta la necessità di rivedere la procedura
di cui ai punti da 5.1 a 5.7 dell’allegato XII del regolamento (CE)
n. 692/2008 quale modif‌icato dal presente regolamento.
Sulla base di tale valutazione ed entro il 31 dicembre 2016, la
Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio corredata, se del caso, da opportune proposte.
4. 1. Per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2014
restano validi i certif‌icati di conformità dei veicoli di base della
categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva
f‌iche introdotte dal presente regolamento.
2. Per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2014
restano validi i certif‌icati di conformità dei veicoli completati
della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla diret-
tiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle
modif‌iche introdotte dal presente regolamento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le autorità nazionali
considerano validi i certif‌icati di conformità che adempiono alle
prescrizioni del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione
dell’articolo 4, punto 3, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio
2013. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
AL L E G A T O I
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modi-
f‌icati:
1) nell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti 2.17, 2.17.1
e 2.17.2:
«2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel
caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
715/2007]: sì/no
2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: . . . kg.
2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente
alla sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008:
. . . kg.»;
2) l’allegato IX è così modif‌icato:
a) la parte I, veicoli completi e completati, è così modif‌icata:
i) nel modello B - pagina 1, veicoli completati, certif‌icato di con-
formità CE, è inserito il seguente punto 0.2.2.:
«0.2.2. Documentazione di omologazione del veicolo di base
(q):
Tipo: . . .
Variante (a): . . .
Versione (a): . . . Numero di omologazione, compreso il nume-
ro di estensione . . .
ii) nel modello B - pagina 1, veicoli completati, certif‌icato di
conformità CE, è inserito il seguente punto 0.5.1: «0.5.1. Nome e
indirizzo del costruttore del veicolo di base (q) . . .
iii) alla pagina 2 - veicoli appartenenti alla categoria N1 (vei-
coli completi e completati) è inserito il seguente punto 14:
«14. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: . . . kg
(q)»;
b) nelle «Note esplicative relative all’allegato IX» è aggiunta
la seguente nota esplicativa (q):
«(q) Nel caso dei veicoli completati della categoria N1 che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
AL L E G A T O II
Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono
così modif‌icati:

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