Reg. (UE) 11 marzo 2014, n. 333

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5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
IX
Reg. (UE) 11 marzo 2014, n. 333. Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio di modif‌ica del regolamento (CE)
n. 443/2009 al f‌ine di def‌inire le modalità di conseguimento
dell’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovet-
ture nuove (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L 103 del 5 aprile 2014).
1. Il regolamento (CE) n. 443/2009 è così modif‌icato:
1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 2020 il presente regolamento f‌issa un obiet-
tivo di 95 g CO2/km per il livello medio di emissioni per il nuovo
parco auto misurato conformemente al regolamento (CE) n.
715/2007 e all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 e
relative misure di attuazione, e di tecnologie innovative.»;
2) all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Con effetto dal 1o gennaio 2012, l’articolo 4, l’articolo 8,
paragrafo 4, lettere b) e c), l’articolo 9 e l’articolo 10, paragrafo
1, lettere a) e c), non si applicano a un costruttore che, assieme
a tutte le imprese a esso collegate, è responsabile per un numero
di autovetture nuove immatricolate nell’Unione inferiore a 1 000
unità nel precedente anno civile.»;
3) all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il primo trattino è
sostituito dal seguente:
«— il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o»;
4) all’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per determinare le emissioni specif‌iche medie di CO2 di
ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di
autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno
in questione:
— 65 % nel 2012,
— 75 % nel 2013,
— 80% nel 2014,
— 100% dal 2015 al 2019,
— 95% nel 2020,
— 100% dalla f‌ine del 2020 in poi»;
5) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Supercrediti per l’obiettivo di 95 g di CO2 /km
Nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova auto-
vettura con emissioni specif‌iche di CO2 inferiori a 50 g CO2 /km
conterà come:
— 2 autovetture nel 2020,
— 1,67 autovetture nel 2021,
— 1,33 autovetture nel 2022,
— 1 autovettura dal 2023,
per l’anno in cui è immatricolata nel periodo compreso tra il
2020 e il 2022, fatto salvo un limite massimo di 7,5 g CO2 /km su
quel periodo per ciascun costruttore.»;
6) all’articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione
disposizioni dettagliate concernenti le procedure per il moni-
toraggio e l a comunicazione dei d ati di cui al presente articolo
e l’applicazione dell’allegato II. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14,
paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delega-
ti conformemente all’articolo 14 bis al f‌ine di modif‌icare le pre-
scrizioni in materia di dati e i parametri di dati di cui all’allegato
II.»;
7) all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione determina mediante atti di esecuzione
i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in
eccesso di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;
8) l’articolo 11 è così modif‌icato:
a) al paragrafo 3, l’ultima frase è soppressa;
b) al paragrafo 4, secondo comma, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) se la domanda concerne le lettere a) e b) dell’allegato I,
punto 1, un obiettivo costituito da una riduzione del 25 % sulle
emissioni specif‌iche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola do-
manda viene presentata con riguardo a un certo numero di im-
prese collegate, una riduzione del 25 % sulle emissioni specif‌iche
medie di CO2 di tali imprese nel 2007»;
c) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la lettera se-
guente:
«c) se la domanda concerne la lettera c) dell’allegato I, punto
1, un obiettivo costituito da una riduzione del 45 % sulle emissio-
ni specif‌iche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola domanda è
presentata con riguardo a un certo numero di imprese collegate,
una riduzione del 45 % sulle emissioni specif‌iche medie di CO2 di
tali imprese nel 2007.»;
d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all’articolo 14 bis, che stabiliscano nor-
me intese a completare i paragraf‌i da 1 a 7 del presente articolo,
riguardo all’interpretazione dei criteri di ammissibilità delle
deroghe, al contenuto delle domande nonché al contenuto e alla
valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specif‌i-
che di CO2.»;
9) l’articolo 12 è così modif‌icato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si tiene conto
dei risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie inno-
vative o una combinazione di tecnologie innovative (“pacchetti
tecnologici innovativi”).
Queste tecnologie devono essere prese in considerazione
solo se la metodologia con cui sono valutate è in grado di fornire
risultati verif‌icabili, ripetibili e comparabili.
Il contributo totale di tali tecnologie intese a ridurre l’obiet-
tivo per le emissioni specif‌iche di un produttore può giungere a
un massimo di 7 g CO2 /km.»;
b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, di-
sposizioni dettagliate per una procedura volta ad approvare le
tecnologie innovative o i pacchetti tecnologici innovativi di cui
al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presen-
te regolamento.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Un fornitore o un costruttore che chiede che una misura
sia approvata come tecnologia innovativa o pacchetto tecnolo-
gico innovativo, presenta alla Commissione una relazione, com-
prendente una relazione di verif‌ica effettuata da un organismo
indipendente e certif‌icato. Nel caso di una possibile interazione
tra la misura e un’altra tecnologia innovativa o un altro pacchetto
tecnologico innovativo, già approvati, la relazione fa riferimento a
tale interazione e la relazione di verif‌ica valuta in che misura l’in-
terazione modif‌ica la riduzione realizzata da ciascuna misura.»;
10) l’articolo 13 è così modif‌icato:
a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione, mediante atti delegati, adotta tali misure
conformemente all’articolo 14 bis.»;
b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

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