Reg. (UE) 10 dicembre 2012, n. 1229

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
XI
Reg. (UE) 10 dicembre 2012, n. 1229. Regolamento della
Commissione che modif‌ica gli allegati IV e XII della diret-
tiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva qua-
dro) (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L353 del 21 dicembre 2012).
1. Gli allegati IV e XII della direttiva 2007/46/CE sono modif‌i-
cati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
2. La validità delle omologazioni CE delle piccole serie rila-
sciate prima del 1° novembre 2012 cessa il 31 ottobre 2016.
Le autorità nazionali non considerano più validi i certif‌icati
di conformità per i veicoli ai f‌ini dell’articolo 26, paragrafo
1, della direttiva 2007/46/CE, a meno che le omologazioni in
questione siano state aggiornate secondo le prescrizioni del-
l’allegato IV, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE.
3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo gior-
no successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uff‌iciale del-
l’Unione europea. Tuttavia, il punto 1, lettera b), dell’allega-
to, si applica alle date ivi indicate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
(Si omettono gli allegati)
XII
D.M. (Min. trasp.) 10 dicembre 2012. Disciplina della prova
di controllo delle cognizioni e di verif‌ica delle capacità e
dei comportamenti per il conseguimento della patente di
categoria AM, nonché delle modalità di esercitazione alla
guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 9 del 11 gennaio 2013).
1. (Prova di verif‌ica delle cognizioni per il conseguimento
della patente di guida della categoria AM). 1. La prova di
verif‌ica delle cognizioni per il conseguimento della patente di
guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti
argomenti:
a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;
e) norme sulla precedenza;
f) norme di comportamento;
g) segnali luminosi, segnali orizzontali;
h) fermata, sosta e def‌inizioni stradali;
i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti,
assicurazione;
l) elementi del ciclomotore e loro uso;
m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del
casco;
n) valore e necessità della regola;
o) rispetto della vita e comportamento solidale;
p) condizioni psicof‌isiche per la guida dei ciclomotori;
q) rispetto dell’ambiente;
r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomo-
tori in caso di emergenza, in conformità ai contenuti di cui
all’allegato 1.
2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema in-
formatizzato, tramite questionario, estratto da un database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Cia-
scun questionario consta di trenta affermazioni, formulate in
conformità ai contenuti di cui all’allegato II, lettera A, punto
2, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Per ogni affermazione
il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che
consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o
falsa. La prova ha durata di venticinque minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.
2. (Esercitazioni di guida per il conseguimento della paten-
te di categoria AM). 1. Per le modalità delle esercitazioni di
guida utili al conseguimento di una patente di categoria AM,
anche speciale, in particolare si applicano:
a) le disposizioni di cui all’art. 122, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su ciclomo-
tori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il
trasporto di un passeggero a f‌ianco del conducente. Si applica
la deroga alle disposizioni di cui all’art. 170, comma 2, dello
stesso decreto legislativo, quale prevista dall’art. 2, comma 1
quater, della legge n. 10 del 2011;
b) le disposizioni di cui all’art. 122, comma 5, del de-
creto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su
ciclomotori a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non
sia omologato per il trasporto di un passeggero a f‌ianco del
conducente.
3. (Prova di verif‌ica delle capacità e dei comportamenti per
il conseguimento della patente di guida della categoria AM).
1. La prova di verif‌ica delle capacità e dei comportamenti
per il conseguimento della patente di guida della categoria
AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote,
consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree attrezzate
in conformità a quanto indicato nell’allegato 2 e verif‌ica la
capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato
previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se è supe-
rata la prima, consiste in una verif‌ica dei comportamenti di
guida nel traff‌ico.
2. La prova di verif‌ica delle capacità e dei comportamenti
per il conseguimento della patente di guida della categoria
AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su
quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi:
la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in confor-
mità a quanto indicato nell’allegato 3, e verif‌ica la capacità
dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti.
La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la pri-
ma, consiste in una verif‌ica dei comportamenti di guida nel
traff‌ico. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 170, comma
2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo
è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si
applicano le disposizioni di cui all’art. 122, comma 2, del de-
creto legislativo n. 285 del 1992.

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