DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2010, n. 30 - LR 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 3 marzo 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante 'Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici', ed in particolare l'art. 22, il quale prevede nei casi di fine lavoro il riconoscimento di una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entita' non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente ai collaboratori a progetto di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli Venezia Giulia di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino i requisiti reddituali e contributivi fissati dal medesimo art. 22;

Visti, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 22, secondo cui l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire le risorse disponibili per l'erogazione del trattamento di cui sopra all'INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili, e il comma 7, in base al quale con regolamento regionale sono determinati le modalita' di richiesta, i criteri e le modalita' di concessione del trattamento medesimo;

Visto il Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'art.

22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 7 dicembre 2009, n. 0343/Pres., con il quale e' stata data attuazione alla previsione dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 11/2009;

Considerato che l'intervento regionale a favore dei collaboratori a progetti e' stato regolato in maniera tale da consentirne il coordinamento con l'analogo intervento statale, disciplinato dall'art. 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Considerato che la sopra citata disposizione nazionale e' stata novellata dall'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n.

191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

Considerato che, al fine di recepire le modifiche della sopra citata disposizione nazionale, l'art. 9, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione) ha provveduto a novellare il sopra citato art. 22 della legge regionale 11/2009;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire anche per il 2010 il coordinamento fra i diversi interventi a favore dei collaboratori a progetto, di approvare un nuovo regolamento attuativo della previsione dell'art. 22, comma 7, della legge regionale 11/2009;

Considerato che con il nuovo...

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