CIRCOLARE 13 febbraio 2003, n.10 - Modello 730/2003 redditi 2002. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti

Alle Direzioni regionali Agli uffici locali Ai centri operativi di Pescara e Venezia Ai centri di risposta telefonici Al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e, per conoscenza

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali Al servizio consultivo e ispettivo tributario Al Comando generale della Guardia di finanza Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate Agli uffici centrali di staff dell'Agenzia delle entrate

  1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003.

    1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.

    Possono utilizzare il modello 730/2003, se hanno un sostituto d'imposta che puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti

    i lavoratori dipendenti e i pensionati; i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita'; i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa cattolica; i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

    In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente puo' rivolgersi

    al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2003; a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2003 e se conosce i dati del sostituto che effettuera' il conguaglio.

    Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovra' effettuare il conguaglio.

    Il modello 730 puo' essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

    Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730

    di lavoro dipendente; assimilato a quello di lavoro dipendente; di terreni e fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo per i quali non e' richiesta la partita IVA; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

    1.2. Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.

    Non possono utilizzare il modello 730/2003, ma devono presentare UNICO 2003 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2002 hanno posseduto

    redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita IVA; redditi d'impresa anche in forma di partecipazione; redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

    Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2003 i contribuenti che

    devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d'imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, venditori "porta a porta"); non sono stati residenti in Italia nel 2002 e/o non lo sono nel 2003; nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

    I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se

    il rapporto di lavoro e' cessato al momento della presentazione della dichiarazione; sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cessera' prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

    Non puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

    1.3. Dichiarazione congiunta.

    I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

    La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata se uno dei coniugi e' titolare, nel 2002, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita IVA, redditi "diversi" non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, e' tenuto a presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche.

    Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.

    Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale e' presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

    Non e' possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.

    1.4. Presentazione del modello 730.

    I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione possono utilizzare il modello 730, da quest'anno compilato esclusivamente in euro, rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.

    Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2003

    il modello 730/2003, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato.

    Puo' essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF". Vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta.

    Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

    Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il mese di maggio 2003

    il modello 730/2003 gia' compilato oppure puo' chiedere assistenza per la compilazione; il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

    Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

    Le stesse modalita' e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui e' socio.

    1.5. Dichiarazione "730-integrativo".

    Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, puo' presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2003, esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

    Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformita'; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

    Il CAF conseguentemente

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