Art
1.
Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, e' ammessa la scrittura a macchina purche' siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia.
Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte anche a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15
Art
2.
Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici - da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia - che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento.
Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.
All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformita' con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO