LEGGE 14 aprile 1957, n. 251 - Redazione a macchina di atti pubblici

Coming into Force17 Maggio 1957
End of Effective Date10 Febbraio 1968
Enactment Date14 Aprile 1957
Published date02 Maggio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/05/02/057U0251/CONSOLIDATED/19680127
Official Gazette PublicationGU n.111 del 02-05-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, e' ammessa la scrittura a macchina purche' siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte anche a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15

Art 2.

Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici - da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia - che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformita' con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

Art 2.

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