Recupero Del Credito In Condominio

AutoreVincenzo Nasini
Pagine635-647
635
dott
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
DOTTRINA
RECUPERO DEL CREDITO
IN CONDOMINIO (*)
di Vincenzo Nasini
SOMMARIO
1. I crediti verso i condomini: nascita, circolazione ed estin-
zione delle obbligazioni per i contributi condominiali; 1.1)
La nascita delle obbligazioni condominiali. 1.2) La circo-
lazione delle obbligazioni condominiali. 1.3) L’estinzione
delle obbligazioni condominiali. 2. Le ipotesi di solidarietà
per il pagamento dei contributi condominiali. 3. Obblighi e
responsabilità dell’amministratore in tema di recupero dei
crediti. 4. L’azione dei creditori esterni al condominio: soli-
darietà, parziarietà e ordine di escussione. 5. Concorrenza
di titoli esecutivi o di esecuzioni a favore del condominio e
dei fornitori.
1. I crediti verso i condomini: nascita, circolazione ed
estinzione delle obbligazioni per i contributi condominiali
1.1. La nascita delle obbligazioni condominiali
Secondo un’opinione pressochè unanimemente condi-
visa, le obbligazioni condominiali si devono def‌inire come
obbligazioni propter rem, cioè obbligazioni derivanti dalla
contitolarità del diritto reale sulle cose, sugli impianti e
sui servizi comuni (1).
Ciò signif‌ica che quando si acquista un’unità immobi-
liare ubicata in condominio, oltre ad acquistare la pro-
prietà della stessa si acquisiscono automaticamente cioè
senza necessità di espressa accettazione, anche tutte le
obbligazioni inerenti quel bene.
In sostanza il condomino per il solo fatto di essere tale
si trova ad essere titolare di un obbligo di contribuzione
alle spese relative alla gestione e alla conservazione delle
parti comuni dell’edif‌icio condominiale senza che sia ne-
cessaria una sua manifestazione di volontà in tal senso.
Per tale ragione si dice che per questo tipo di obbliga-
zioni la persona del debitore si individua per relationem,
nel senso che soggetti del rapporto stesso saranno coloro
i quali verranno a trovarsi di volta in volta nella situazio-
ne di titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di
godimento.
Da questa essenziale premessa deriva anche come con-
seguenza il principio della prevalenza della realtà sull’ap-
parenza: nessuna legittimazione passiva rispetto all’azione
esperita dall’amministratore per il recupero della quota
può attribuirsi a chi non sia il vero proprietario dell’unità
immobiliare pur apparendo tale.
Ci si è chiesti se l’obbligazione sorga nel momento della
deliberazione assembleare di approvazione della spesa o
in quello della concreta esecuzione dell’intervento manu-
tentivo.
L’orientamento più diffuso è che, per quanto concerne
le spese ordinarie, la nascita dell’obbligazione coincida
con l’adempimento effettivo dell’attività gestionale da par-
te dell’amministratore tra le cui attribuzioni rientra quella
di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordina-
ria delle parti comuni dell’edif‌icio e per l’esercizio dei ser-
vizi comuni non richiedendosi la preventiva approvazione
dell’assemblea condominiale, trattandosi di esborsi dovuti
a scadenze f‌isse.
L’assenso dell’assemblea è invece necessario in sede di
approvazione del consuntivo, strumento con il quale si ve-
rif‌icano le spese e si approva lo stato di riparto def‌initivo
sulla scorta del quale l’amministratore può agire contro i
condomini morosi per il recupero delle quote a loro carico.
Quanto all’obbligo del condomino di pagare i contributi
per le spese di manutenzione delle parti comuni, in un pri-
mo tempo secondo un orientamento giurisprudenziale che
sembrava inizialmente prevalente, si affermava derivasse
non dalla preventiva approvazione della spesa ma dalla
concreta attuazione dell’attività di manutenzione, senza
che assumesse rilevo la data della delibera di approvazio-
ne dell’opera.
Al riguardo la Corte di cassazione era costante nell’af-
fermare che l’obbligo di contribuzione di ciascun condo-
mino di pagare i contributi per le spese di conservazione
della parti comuni derivi dalla concreta attuazione dell’at-
tività di conservazione e non dalla preventiva approva-
zione della spesa e dalla ripartizione della stessa che ha
carattere meramente autorizzativo dell’opera, talchè tale
obbligo in tanto sorge in quanto sia espressione di un atto
di gestione concretamente compiuto (2).
Secondo tale orientamento, in caso di vendita di un ap-
partamento in condominio obbligato al pagamento delle
spese avrebbe dovuto considerarsi chi era proprietario nel
momento in cui vengono eseguiti i lavori.
Questa tesi è stata però recentemente superata.
Infatti è stato precisato (3) che per le opere di manu-
tenzione straordinaria e le innovazioni le quali debbono
essere preventivamente determinate dall’assemblea nella
loro quantità e qualità e nell’importo degli oneri che ne
conseguano, in mancanza di accordo tra le parti nei rap-
porti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sop-
portarne i relativi costi chi era proprietario al momento
della delibera.
Ne consegue che, ove tali spese siano state deliberate
antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasfe-
rimento, ne risponde il venditore non rilevando che tali
opere siano state in tutto o in parte eseguite dopo e l’acqui-
rente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante
causa per quanto pagato al condominio in forza del princi-
pio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.
Si pensi al caso in cui un condomino alieni a terzi un’u-
nità immobiliare ubicata in condominio.
Poco dopo la compravendita, sulla base di una delibe-
razione adottata quando il venditore era ancora condomi-
no, si iniziano dei lavori di manutenzione straordinaria
delle parti comuni dell’edif‌icio.

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