Il recupero delle spese anticipate dall'amministratore dopo la cessazione dell'incarico

AutoreVittorio Cirotti
Pagine139-140

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    Intervento svolto al XVI Convegno Coordinamento legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza il 9 settembre 2006.

È principio, ormai costantemente accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il rapporto intercorrente tra l'Amministratore e i condomini, possa farsi rientrare nell'ambito del contratto di mandato di cui agli artt. 1703 e segg. del codice civile.

L'argomento, che ci proponiamo di affrontare in questa sede, riguarda le problematiche, successive alla cessazione del rapporto di cui in parola, quando, revocato ex officio dal tribunale, ovvero dall'Assemblea, per qualsiasi causa, il mandato all'Amministratore del Condominio, questi, dopo essersi spogliato di quanto comunque detenuto a ragione del precorso incarico, debba comunque recuperare le sue anticipazioni.

Ciò indipendentemente, dal fatto che gli sia stato o meno corrisposto il compenso pattuito all'atto del conferimento delle funzioni, che resta comunque pur sempre dovuto, trattandosi, per lo più, di contratto oneroso, con scarso numero di incarichi gratuiti.

Afferma con consolidata giurisprudenza il Supremo Collegio che ´l'Amministratore di Condominio... configura un ufficio di diritto privato... che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto ´socialeª della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'Amministratore ed ognuno dei condomini dell'art. 1720 comma 1 codice civile, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nell'esecuzione dell'incarico...ª (ex multis Cass. 24 marzo 1981 n. 1720; 12 febbraio 1992 n. 1286). È evidente che, qualora nel corso del rapporto gestionale, l'Amministratore abbia effettivamente erogato in favore del Condominio mandante delle somme, prelevandole dal suo patrimonio personale, distinto e separato da quello del Condominio, egli abbia diritto al rimborso, sia pur nei limiti in cui queste anticipazioni vengano effettivamente provate o comunque riconosciute dall'Assemblea del Condominio, ovvero, in caso di contestazione, che le stesse siano accertate in sede giudiziale, occorrendo, o meno, ricorrere all'ausilio di una C.T.U. contabile, per l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in conflitto.

È, infatti, di palmare evidenza che l'Amministratore del Condominio, nella sua non codificata veste di finanziatore occasionale, non possa erigersi, né possa comunque...

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