DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003 - Autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento di personale per il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 39; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da adottare sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997; Viste le note n. 3797/SG del 5 novembre 2002, n. 2152 del 25 novembre 2002 e n. 95554 del 18 dicembre 2002, rispettivamente, del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze, di richiesta di autorizzazione ad avviare alcune procedure di reclutamento; Tenuto conto delle ragioni di necessita' ed urgenza rappresentate dalle citate amministrazioni dello Stato; Considerato, in particolare, che la richiesta di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze riguarda procedure di reclutamento, da avviare nell'arco del triennio 2003/2005, per complessivi trecento posti, di cui centocinquanta derivanti dalla conversione di autorizzazioni relative a procedure concorsuali non avviate ma gia' concesse con il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999, e che le conseguenti assunzioni verranno, subordinatamente ai vincoli di finanza pubblica, scaglionate in un triennio; Ritenuto, pertanto, che il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere autorizzati ad avviare le richieste procedure di reclutamento, ferma restando la necessita' di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta

  1. Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura generale dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure di reclutamento elencate nella tabella I allegata al presente decreto, nei relativi limiti...

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