LEGGE 26 febbraio 1974, n. 45 - Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina

Coming into Force13 Marzo 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/03/12/074U0045/CONSOLIDATED/19951229
Enactment Date26 Febbraio 1974
Published date12 Marzo 1974
Official Gazette PublicationGU n.67 del 12-03-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i giovani che:

  1. non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

  2. non abbiano superato il 26° anno di eta' e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

  3. siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.

La durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Art 1.

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i giovani che:

  1. non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

  2. non abbiano superato il 26° anno di eta' e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.

La durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Art 2.

Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo e' indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le...

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