DECRETO 7 aprile 1998 - Determinazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali ed ordinarie per l'esercizio finanziario 1998

DECRETO 7 aprile 1998.

Determinazione della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali ed ordinarie per l'esercizio finanziario 1998.

IL MINISTRO delegato per lo spettacolo

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800; Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993, 26 marzo 1994, 5 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, "Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia"; Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1998, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie; Sentita la Commissione consultiva per la musica nel corso della seduta del 3 aprile 1998, che si e' espressa favorevolmente in ordine alla determinazione dell'importo delle quote a recita secondo quanto gia' decretato per l'anno 1997;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1998, e' cosi' determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali: quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12; seconda quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12; prima quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte; seconda quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilita' di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilita' di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresi' svolgere una significativa attivita' collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Incasso medio per i biglietti venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno precedente) non inferiore a L. 35 mila e rapporto capienza complessiva del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%, considerati...

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