Il recesso arbitrario tra principi e rimedi

AutoreMatteo Dellacasa
Pagine13-37
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2012
Il recesso arbitrario tra principi e rimedi
di Matteo Dellacasa
SOMMARIO: 1. Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del recesso: problemi e soluzio-
ni. – 2. Il risarcimento dell’interesse negativo quale rimedio generalmente applicabi-
le. – 3. L’identicazione del recesso arbitrario. – 4. Inecacia del recesso e tutela in
forma specica del contraente deluso. – 5. Recesso arbitrario e abuso di dipendenza
economica: ancora sul rimedio applicabile.
1. Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del recesso: problemi e soluzioni
In giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento in base al quale il giudice è
legittimato a sindacare l’esercizio del recesso discrezionale1. In presenza di un’espressa
1 Ci si riferisce in primo luogo alla notissima sentenza di legittimità relativa al caso “Alibrandi c. Renault Ita-
lia”: Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro it., 2010, I, c. 85, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi,
Della serie «a volte ritornano»: l’abuso del diritto alla riscossa, in Contratti, 2010, p. 5, con nota di G. D’Ami-
co, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in Giur. comm., 2010, II, p. 828, con nota di L. Delli
Priscoli, Abuso del diritto e mercato, in Danno resp., 2010, p. 347 con nota di A. Mastrorilli, L’abuso del di-
ritto e il terzo contratto, in Giur. it., 2010, p. 556 (s.m.), con note di P. Monteleone, Clausola di recesso ad
nutum dal contratto ed abuso del diritto, e di F. Scaglione, Abuso di potere contrattuale e dipendenza economica,
ibidem, p. 809 (s.m.), con nota di F. Salerno, Abuso del diritto, buona fede, proporzionalità: i limiti del diritto
di recesso in un esempio di jus dicere “per principi”, in Riv. dir. civ., 2010, II, p. 653 (s.m.), con nota di F.
Panetti, Buona fede, recesso ad nutum e investimenti non recuperabili dell’aliato nella disciplina dei contratti
di distribuzione: in margine a Cass., 18 settembre 2009, n. 20106. Per ulteriori commenti della sentenza, si
rinvia alle note successive. Nella giurisprudenza anteriore, il sindacato di buona fede sul recesso discreziona-
le è stato avvalorato da Cass. 6 agosto 2008, n. 2150, in Giur. comm., 2010, II, p. 229, con nota di G.
Grosso, Osservazioni in tema di recesso della banca e clausola generale di buona fede; Cass. 18 ottobre 2003, n.
15482, in Dir. giur., 2004, p. 525, con nota di F. Borghi, Osservazioni sulla gura dell’abuso del diritto, in
Giust. civ., 2004, I, p. 3011, in Foro it., 2004, I, c. 1845, in Giur. it., 2004, I, p. 2064, con nota di E. Ber-
gamo, L’abuso del diritto ed il diritto di recesso, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, p. 305, con nota di M.
Grondona, Disdetta del contratto, abuso del diritto e clausola di buona fede: in margine alla questione del pre-
cedente giudiziale; Cass., 23 settembre 2002, n. 13823, in Banca borsa tit. cred., 2005, II, p. 3, con nota di
O. De Nicola, Sul diritto della banca scontante alla restituzione della somma anticipata; Cass., 21 maggio
1997, n. 4538, in Foro it., 1997, I, c. 2479, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, p. 648, in Giur. it., 1998, p.
511, in Giust. civ., 1998, I, p. 507, con nota di M. Costanza, Sulla clausola di recesso della banca dal contrat-
to di apertura di credito; App. Milano, 10 maggio 2002, in Giur. it., 2003, p. 502; Trib. Roma, 20 febbraio
1997, in Giur. comm., 1999, II, p. 449, con nota di A.V. Guccione, Intese vietate e contratti individuali «a
valle»: alcune considerazioni sulla c.d. invalidità derivata; Trib. Roma, 28 dicembre 1983, in Dir. fall., 1984,
II, p. 266, Arbitro bancario nanziario Roma, 23 aprile 2010, in Rep. Foro it. 2011, Merito extra, n.
2011.427.4. In senso contrario Cass., 14 novembre 2006, n. 24274, in Corr. giur., 2007, p. 798, con nota
di G. Gliatta, Contratto di agenzia e obbligo di preavviso in caso di recesso, ed in Nuova giur. civ. comm., 2007,
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domanda di parte il giudice è, anzi, obbligato a vericare la conformità della condot-
ta del recedente al canone della buona fede contrattuale. Allo stato attuale, una sen-
tenza di merito che omettesse tale valutazione sarebbe destinata ad essere cassata in
sede di legittimità: l’interprete, in altri termini, non può riutare il sindacato giuri-
sdizionale deducendo il carattere discrezionale del recesso, non ancorato alla ricorren-
za di presupposti oggettivi, ma rimesso alla semplice volontà della parte legittimata.
Egli è tenuto a considerare il merito della questione, cioè a vericare se la condotta
del recedente non implica un abuso del relativo diritto o non si pone in contrasto con
il principio di buona fede. Le due formule appena evocate – buona fede ed abuso del
diritto – permangono distinte nella riessione dottrinale; tendono invece ad identi-
carsi nell’argomentazione giurisprudenziale più recente, che assegna ad esse una va-
lenza analoga.
Una valutazione alla luce del canone della buona fede si impone anche nell’ipo-
tesi in cui il recesso non sia rimesso alla mera volontà della parte legittimata in
quanto il contratto lo subordina alla ricorrenza di presupposti oggettivi, spesso ine-
renti alla sfera della controparte. Si è infatti ritenuto che il giudice è tenuto a veri-
care se la scelta di interrompere il rapporto è conforme a buona fede anche in pre-
senza di una giusta causa di recesso prevista dal contratto. In relazione a questa
ipotesi, si è nuovamente aermato che l’interprete non può riutare tale valutazione
in considerazione del fatto che il recesso appare legittimato da un’espressa clausola
contrattuale: lo dimostra una nota vicenda processuale, nel contesto della quale due
sentenze di merito che avevano omesso tale sindacato sono state cassate in sede di
legittimità2.
La rilevanza di tali approdi giurisprudenziali e l’enfasi posta su alcuni passaggi
argomentativi hanno stimolato una cospicua produzione dottrinale. La riessione
tende a concentrarsi su alcuni aspetti ricorrenti. In primo luogo, si osserva che in
base all’orientamento qui sintetizzato il giudice è tenuto a sindacare il comporta-
mento della parte che, esercitando il diritto di recesso, agisce in conformità ad una
clausola contrattuale. Il controllo giurisdizionale sulla condotta del recedente com-
porta, dunque, una marcata alterazione delle scelte compiute dalle parti in sede di
formazione del contratto3. Ci si chiede, dunque, entro quali limiti il giudice possa
I, p. 948, con nota di N. Muccioli, Diritti potestativi e frode alla legge: la cassazione tra (declamati) principi
di diritto e (reale) verica della regola privata.
2 Si allude al caso “Sieni-Credit Swiss”: Cass. 14 luglio 2000, n. 9321, in Corr. giur., 2000, p. 1479, con nota
di A. di Majo, La buona fede correttiva di regole contrattuali, in Contratti, 2000, p. 1111, con nota di F. Di
Ciommo, Recesso dal contratto di apertura di credito e abuso del diritto, in Foro it., 2000, I, c. 3495; Cass. 2
aprile 2005, n. 6923, in Dir. prat. soc., 2005, 21, p. 54.
3 A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. prev., 2010, p. 357 ss.; G. D’Amico, Re-
cesso ad nutum, buona fede, cit. nt. 1, p. 17; A. Palmieri e R. Pardolesi, Della serie «a volte ritornano», cit. nt.
1, c. 97; M.R. Maugeri, Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto. Note critiche a Cass. n. 20106/2009,

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