DECRETO 30 giugno 2009 - Recepimento della direttiva 2009/51/CE della Commissione del 25 maggio 2009 che modifica la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, recepita con decreto 29 aprile 2008, per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron. (09A12746)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Vista la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, che ha iscritto diverse sostanze attive tra cui il nicosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2008, che ha recepito la direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008 con l'iscrizione di diverse sostanze attive tra cui il nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la direttiva 2008/40/CE della Commissione 28 marzo 2008 stabilisce un livello minimo di purezza della sostanza attiva di 930 g/Kg basandosi sulle specifiche presentate dal notificante e valutate dallo Stato membro relatore il Regno Unito;

Tenuto conto che e' prassi consolidata basare il livello di purezza minima sulle specifiche preparate dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per quanto riguarda la purezza e il tenore di impurita' contenute nelle sostanze attive, sebbene la Commissione europea possa a sua volta fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente;

Considerato che la specifica della FAO sulla sostanza attiva nicosulfuron indica una purezza minima di 910g/Kg e che tale specifica e' stata inclusa nella relazione di valutazione della sostanza attiva esaminata dagli Stati membri e dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che, al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti, da parte di altri produttori, che rispettano il livello relativo alla purezza minima della sostanza attiva nicosulfuron fissato dalla FAO, occorre adottare tale specifica modificata;

Ritenuto che l'art. 2, della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008 fissa i termini entro i quali gli Stati membri devono conformarsi alla stessa;

Ritenuto opportuno applicare, nei medesimi termini, di cui all'art. 2, della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, anche la modifica della specifica relativa alla purezza minima della sostanza attiva nicosulfuron, fatti salvi altri termini...

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