Recepimento della direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

Art. 2.

  1. La rilevazione dei dati riferiti alla capacita' delle strutture ricettive, ivi compresi gli alloggi agroturistici, al movimento dei clienti nelle strutture stesse, con riferimento ai soggiorni la cui motivazione principale e' la vacanza o gli affari che comportano almeno uno o piu' pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza, e' affidata all'Istituto nazionale di statistica che si avvale dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT), del Centro interregionale per il sistema informativo e per il sistema statistico (CISIS) e della segreteria generale del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

    Art. 3.

  2. Per la rilevazione del movimento dei clienti, gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalita' indicate dall'ISTAT con circolare n. 45 del 16 dicembre 1996, allegata al presente decreto.

  3. L'ISTAT provvede a trasmettere all'Istituto statistico delle Comunita' europee i dati annuali provvisori entro i sei mesi successivi al termine del periodo di rilevazione e quelli definitivi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di rilevazione.

  4. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico.

    Art. 4.

  5. Gli organi competenti al riepilogo...

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