DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 659 - Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Coming into Force11 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/27/096G0678/CONSOLIDATED/19970117
Enactment Date04 Dicembre 1996
Published date27 Dicembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.302 del 27-12-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/19/CE, del Consiglio del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legislativo: Art. 1.

  1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente comma:

"9-bis. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.".

Art 2.
  1. L'articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dalla seguente sezione: "Sezione IV SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

    Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

  2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

  3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

  4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti.

  5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.

    Art. 96-bis (Interventi). - 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

  6. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresi' prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

  7. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

  8. Sono esclusi dalla tutela:

    a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

    b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;

    c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

    d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;

    e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

    f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;

    g) i depositi delle societa' finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di...

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