DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 220 - Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005

Coming into Force13 Luglio 2006
Enactment Date28 Aprile 2006
Published date28 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/06/28/006G0239/CONSOLIDATED/20180502
Official Gazette PublicationGU n.148 del 28-06-2006
Titolo I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di seguito indicate: per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

SIAP;

SILP per la CGIL;

UILPS;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);

COISP UP; per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;

OSAPP;

CISL-FSP/Polizia penitenziaria;

CGIL-FP/Polizia penitenziaria;

UIL-PA/Polizia penitenziaria;

SINAPPE;

FSA- CNPP;

SiALPe - ASIA; per il Corpo forestale dello Stato:

SAPAF;

UGL/Corpo forestale dello Stato;

CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;

UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato;

Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL;

CIGL-FP/Corpo Forestale dello Stato;

DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e durata

  1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

  2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

Art 2.

Indennita' pensionabile

  1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi: | | | Ulteriore incremento

  2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Art 2.

Indennita' pensionabile

  1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi: | | | Ulteriore incremento

  2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: 1 ]]>

Art 2.

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