Art. 157, Comma 8 bis c.p.p. Una recente interpretazione (non condivisibile) della corte di appello di bologna

AutoreGiuseppe Paralupi
Pagine317-318

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L'art. 2 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 (in G.U. 22 febbraio 2005, n. 43) recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, aveva introdotto nell'art. 157 c.p.p. il comma 8 bis, secondo il quale «Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori».

Con tale norma il difensore fiduciario era stato trasformato in domiciliatario forzoso per le notificazioni e parificato, sul punto, al difensore della persona offesa che, secondo l'art. 33 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, ha domicilio legale presso lo stesso.

Il decreto legge suscitò un vivace dibattito parlamentare anche sulla modifica in commento che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto semplificare la procedura di notificazione degli atti ed impedire comportamenti ostruzionistici dell'imputato.

La legge di conversione, 22 aprile 2005, n. 60 (in G.U. 23 aprile 2005 n. 94) recepì le resistenze e perplessità che erano state manifestate da più parti ed ha ridimensionato la disposizione stabilendo che «Il di-Page 318fensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione».

Ebbene, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Bologna, nella composizione collegiale del 13 giugno 2005, dovendo decidere sulla dichiarazione del difensore di rifiuto della notifica «all'imputato ex art. 157 modificato c.p.p.» della data di celebrazione di un processo di appello chiamato per quel giorno, ha chiarito, con l'ordinanza in commento, che «l'espressione "immediatamente"contenuta nel comma 8 bis dell'art. 157 c.p.p., è da intendersi nel senso che l'intenzione di non accettare le notificazioni deve essere comunicata immediatamente dopo la nomina a difensore di fiducia o, per i difensori già nominati, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge. Pertanto non assume rilievo, sempre secondo i giudici la manifestazione di dissenso susseguente la notificazione del decreto di citazione».

L'ordinanza non è, a parere di chi scrive, condivisibile in quanto, è fuori dal dettato di legge pretendere che il difensore di fiducia «già nominato al momento di entrata in vigore della legge» fosse obbligato a comunicare l'eventuale propria decisione di non accettare le notificazioni all'imputato successive (alla prima) immediatamente dopo l'entrata in vigore - in data 24 aprile 2005 - di tale legge...

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