La più recente giurisprudenza della corte di cassazione tende a restringere l

AutoreValerio Toninelli
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Con le due annotate sentenze la Suprema Corte (oltre a trattare altri temi, che non costituiscono oggetto della presente nota) esprime un orientamento restrittivo su due scottanti temi, tra di loro, in qualche misura, collegati (in quanto entrambi relativi all'estensione dell'area dei danni risarcibili):

- quello del riconoscimento del danno morale, subito dai congiunti di vittima di lesioni gravi;

- quello del riconoscimento del cosiddetto danno esistenziale ai superstiti della vittima.

A) Sul primo tema, va premesso che, a fronte di giurisprudenza di merito e dottrina da tempo favorevoli al risarcimento in favore dei congiunti1, la Cassazione si era per lo più espressa in passato in senso contrario2, salvo poi rivedere la sua posizione con decisioni della Sezione III civile, dapprima, più cautamente, con la sentenza 17 settembre 1996 n. 8305, e poi con le note sentenze 23 aprile 1998 n. 4186 (in Resp. civ. prev. 1998, 1409) e 19 maggio 1999 n. 4852 (in Foro it. 1999, 2874).

Precisava la Corte, in dette decisioni, che vanno compresi nel risarcimento i danni indiretti e mediati che si presentano come effetto normale secondo il principio della cosiddetta «regolarità causale»; aggiungeva che deve essere riconosciuta «la risarcibilità dei danni riflessi ossia delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui»; escludeva che tale diritto al risarcimento potesse trovare ostacolo nel disposto dell'art. 2059 c.c. (in tema di risarcimento del danno non patrimoniale) in quanto tale norma va interpretata nel senso che fornisce legittimazione al risarcimento del danno anche al danneggiato che abbia subito danno, pur senza essere il soggetto passivo del reato; e concludeva per la piena risarcibilità dei danni dei familiari di vittima di lesioni gravi.

Avuto riguardo a tali concordi decisioni, è giunta, pertanto, inaspettata l'annotata sentenza 23 febbraio 2000, n. 2037 della sezione lavoro, che capovolge la suindicata impostazione.

Come si può rilevare, la Corte conferma ora la precedente giurisprudenza, contraria al riconoscimento dei diritti in questione, argomentando semplicemente che l'art. 1223 c.c. (applicabile anche alla responsabilità extra contrattuale) va interpretato nel senso che lo stesso esclude la risarcibilità dei danni indiretti; il che comporta la non risarcibilità dei danni dei familiari del danneggiato grave, in quanto colpiti solo in via mediata.

Del resto, aggiunge la Corte, l'art. 185 c.p. e l'art. 2059 c.c. attribuiscono l'azione risarcitoria al solo soggetto passivo del reato.

Per altro verso, conclude la Corte...

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