DECRETO 4 febbraio 2003 - Legge n. 448/2001 - art. 55. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Decreto attuativo per l'anno 2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo nazionale per la realizzazione e di infrastrutture di interesse locale" con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro; Considerato che il comma 3 della norma citata dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti commissioni parlamentari; Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2002, con ordine del giorno 9/1984/200 la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del piano attuativo da presentare ex menzionato art. 55, a considerare prioritari i 26 progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo ordine del giorno; Considerato che, con propria nota del 1 marzo 2002, sono state formulate alle competenti commissioni parlamentari le proposte di indicazione degli interventi da ammettere prioritariamente a contributo per l'anno 2002, a recepimento dei contenuti del citato ordine del giorno; Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00085 del 6 marzo 2002, la citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi, in sede di prima attuazione del menzionato art. 55 della legge n.

448/2001, alle priorita' indicate nella proposta di cui sopra e che analoga risoluzione e' stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002; Considerato che per i 26 interventi di cui sopra e' stato indicato un costo complessivo di Euro 49.950.000; Considerato che sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche se la disposizione di cui alla parte finale del comma 3 dell'art. 55 piu' volte menzionato assume portata evidentemente derogatoria rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che, a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per il finanziamento sono stati apportati adeguamenti nell'indicazione dell'ente assegnatario; Considerato che, nell'elenco licenziato dalle...

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