Procedimento relativo alla realizzazione delle opere di cui all'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 8 novembre 2005. Classificazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 801/1977.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n. 243;

Visto l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 novembre 2005, n. 244 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2005, n. 279), recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute in data 8 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2006, n. 13, che autorizza l'adozione di alcune misure straordinarie, necessarie a contenere e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di patologie infettive e diffusive;

Rilevato che, al fine di dare immediata e concreta applicazione alla normativa sopra citata e' stato, in particolare, disposto l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali di raro riscontro, vaccini ed altro materiale profilattico, l'istituzione di un centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, la realizzazione di un centro professionale di formazione per i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale sanitario, tecnico e amministrativo del ministero, da realizzare presso il comprensorio, denominato «magazzino centrale del materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati, 13;

Considerato necessario assicurare un sistema di sicurezza globale sia in riferimento allo stoccaggio di medicinali di raro riscontro e vaccini, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative ed in particolare in caso di pandemia ed allarme, sia per quanto riguarda l'area, da destinare a centro nazionale di lotta ed emergenza;

Dato atto che, nel sito individuato, e' altresi' allocata la sede protetta del Ministro per la gestione delle crisi, realizzata a seguito della normativa emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare la c.d. «emergenza bioterrorismo» e assicurare la continuita' dell'azione di Governo, nell'ambito di una pianificazione...

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