LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 12 - Realizzazione di alloggi sopraelevati. Integrazione della legge provinciale sui campeggi 2012. (13R00359)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 2 luglio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) 1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012, nel capo II, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica). - 1. La realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione e' ammessa nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture turistiche disciplinata da questa legge e dalle leggi provinciali in materia di ricettivita' alberghiera ed extra alberghiera, di rifugi escursionistici e di agriturismo. Resta fermo il rispetto della disciplina urbanistica e della normativa vigente in materia di sicurezza. 2. Al fine di garantire un'offerta turistica qualificata, la Giunta provinciale adotta un regolamento che, attraverso la modifica dei regolamenti di attuazione delle leggi provinciali in materia di ricettivita' turistica, definisce previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e anche in deroga alle caratteristiche delle strutture ricettive...

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