REGOLAMENTO REGIONALE 20 gennaio 2012, n. 1 - Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 'Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7 del 30 gennaio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 607 del 28 ottobre 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello statuto;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Le norme del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza, attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), adempimento altresi' a quanto stabilito dall'art. 1, comma 262, della legge regionale 15 marzo 23011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), al fine di:

  1. migliorare l'efficienza complessiva della rete distributiva dei carburanti;

  2. aumentare la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

  3. incrementare la qualita' dei servizi resi all'utenza;

  4. favorire la snellezza, la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2006.

    Art. 3

    Zone territoriali omogenee 1. AI fini dell'applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento e ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero del lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazioni dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.

    765 (Modifiche ed interventi alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) il territorio comunale e' ripartito nelle seguenti quattro zone territoriali omogenee:

  5. zona 1 (zona A d i cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;

  6. zona 2 (zone B e C di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale, parzialmente o totalmente edificata e diversa dalla zona 1, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non e' inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densita' territoriale e' superiore a 1,5 metri c ubi per metro quadrato, nonche' la parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto;

  7. zona 3 (zone D e F di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte territorio comunale destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonche' la parte del territorio destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale;

  8. zona 4 (zona E di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprieta' richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma.

    1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento, il territorio comunale non puo' essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma 1.

    Art. 4

    Zonizzazioni 1. In relazione alle zone del territorio stabilite dall'art. 3 comma 1, del presente regolamento, si indicano i seguenti criteri:

  9. all'interno delle aree rientranti nella zona 1, di cui all'art. 3, lettera a), comma 1 del presente regolamento, non e' consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. Possono essere conservati gli impianti esistenti purche' non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione o di adeguamento alle vigenti normative;

  10. in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 2006 e nel rispetto di quanto statuito dall'art. 5 del presente regolamento, all'interno delle aree rientranti nelle zone 2, 3 e 4, di cui al comma 1 dell'art. 3, e' consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonche' le autonome attivita' commerciali integrative individuate dall'art. 13.

    1. Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilita' stabiliti per le zone all'interno delle quali essi ricadono e comunque rispettano un rapporto di copertura no superiore al dieci per cento dell'are di pertinenza.

    2. Le pensiline non incidono in alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici.

    Art. 5

    Aree, indici di edificabilita', criteri e parametri per le autonome attivita' commerciali integrative 1. In attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2006, i comuni individuano la cubatura utile necessaria alle autonome attivita' commerciali integrative, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilita':

  11. per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della strada), su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, e' previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri 0,30/1 metro quadrato ed in ogni caso un superficie coperta massima pari al 10 per centro;

  12. per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'art. 3,comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici comprese tra i 3.001 e 10.000 metri quadrati, e' previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato ed in ogni caso un superficie coperta massima pari al dieci per cento;

  13. per le strade statali regionali e provinciali, nei tratti ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano gli indici fissati ai precedenti punti a) e b).

    1. Nei tratti ricadenti fuori dai centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento:

  14. su superfici utili disponibile comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato;

  15. su superfici utili disponibili comprese tra 10.001 e 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

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