LEGGE 16 aprile 1953, n. 326 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo

Coming into Force26 Maggio 1953
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date11 Maggio 1953
Enactment Date16 Aprile 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/05/11/053U0326/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.107 del 11-05-1953
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, e' ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. - E' aggiunta la seguente lettera d):

"d) accrescere la cultura del popolo mediante la istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo".

E' aggiunto il seguente comma:

"I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovraintendenza bibliografica competente per territorio".

Art. 3. - E' sostituito dal seguente:

"I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato puo' concorrere nella spesa.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione".

Art. 4. - I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

"L'insegnamento nei corsi della scuola popolare e' affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita.

L'insegnamento e' valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza".

Art. 4-bis (nuovo). - "In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, puo' chiedere di essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente gia' graduato".

Art. 5. - E' sostituito dal seguente:

"Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata minima di cinque mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola...

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