LEGGE 27 settembre 2002, n. 230 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2361)

    Presentato dal Ministro (ad interim) degli affari esteri (Berlusconi) il 15 febbraio 2002.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII e X.

    Esaminato dalla III commissione il 12 marzo 2002 e il 18 aprile 2002.

    Esaminato in aula il 27 maggio 2002 e approvato il 19 giugno 2002.

    Senato della Repubblica (atto n. 1526)

    Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 10a e 13a.

    Esaminato dalla 3a commissione il 17 e 18 settembre 2002.

    Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2002.

    Art. 2.

  2. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.350 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La...

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