LEGGE 3 maggio 1966, n. 437 - Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965

Coming into Force10 Luglio 1966
Enactment Date03 Maggio 1966
Published date25 Giugno 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/06/25/066U0437/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.155 del 25-06-1966 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee ed il Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti del Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 del Trattato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE

Trattato

Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee

Sua Maesta' il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica Francese,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,

Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,

Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,

Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica,

Risoluti a progredire sulla via dell'unita' europea,

Decisi a procedere all'unificazione delle tre Comunita',

Consapevoli del contributo costituito, per tale unificazione, dalla creazione di istituzioni comunitarie uniche,

Hanno deciso di creare un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maesta' il Re dei Belgi,

il sig. Paul-Henri Spaak, Vice-Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

il sig. Kurt Schmuecker, Ministro degli Affari Economici;

Il Presidente della Repubblica francese,

il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana,

il sig. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

il sig. Pierre Werner, Presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,

il sig. J. M. A. H. Luns, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

CAPO I Il Consiglio delle Comunità Europee
Articolo 1

E' istituito un Consiglio delle Comunita' Europee, appresso

denominato il Consiglio. Tale Consiglio sostituisce il Consiglio speciale di Ministri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il Consiglio della Comunita' Economica Europea e Il Consiglio della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Il Consiglio esercita i poteri e le competenze devoluti a tali

istituzioni alle condizioni previste nei Trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' alle condizioni previste dal presente Trattato.

Articolo 2

Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni

Governo vi delega uno dei suoi membri.

La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio

per una durata di sei mesi, secondo ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

Articolo 3 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per

iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Articolo 4

Un Comitato composto dai Rappresentanti Permanenti degli Stati

membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida.

Articolo 5

Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli

stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.

Articolo 7

Sono abrogati gli articoli 27, 28 primo comma, 29 e 30 del Trattato

che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 146, 147, 151 e 154 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 116, 117, 121 e 123 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 8
  1. Le condizioni alle quali sono esercitate le competenze conferite

    al Consiglio speciale di Ministri dal Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato, sono modificate conformemente ai paragrafi 2 e 3.

  2. L'articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea

    del Carbone e dell'Acciaio e' modificato come segue:

    1. Le disposizioni del terzo comma cosi' redatte:

      "Quando il presente Trattato richiede una decisione

      all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio".

      sono completate dalle disposizioni seguenti:

      "Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78

      quinto e 78 settimo del presente Trattato e degli articoli 16, 20 terzo comma, 28 quinto comma e 44 del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'".

    2. Le disposizioni del quarto comma cosi' redatte:

      "Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una

      maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente il voto del rappresentante d'uno degli Stati che conseguono almeno un sesto del valore totale delle produzioni di carbone e...

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