LEGGE 23 luglio 2012, n. 116 - Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (12G0143)

Coming into Force29 Luglio 2012
Published date28 Luglio 2012
Enactment Date23 Luglio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/07/28/012G0143/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.175 del 28-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 160
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 del Trattato stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1, e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilita', mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. In relazione al versamento delle quote della contribuzione, a decorrere dall'anno 2012 sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' di cui all'articolo 23 del Trattato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

  3. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli

affari europei

Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino

Trattato
ALLEGATO

Parte di provvedimento in formato grafico

TRATTATO

CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'

TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),

DETERMINATE a garantire la stabilita' finanziaria della zona euro,

RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilita',

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla

necessita' per gli Stati membri della zona euro di istituire un

meccanismo permanente di stabilita'. Il presente meccanismo europeo

di stabilita' (MES) assumera' il compito attualmente svolto dal

Fondo europeo di' stabilita' finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove

necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.

(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione

2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro1 ; a tal

fine e' stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli

Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un

meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per

salvaguardare la stabilita' dell'intera zona euro. La concessione

di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.".

(3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza

finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in

data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri

la cui moneta e' l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilita' [del MES] legata a un'adeguata condizionalita'".

(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell'Unione europea, della

sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al

patto di stabilita' e crescita, del quadro per gli squilibri

macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione

europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di

fiducia che possano compromettere la stabilita' della zona euro.

(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati

Membri la cui moneta e' l'euro hanno deciso di procedere verso

un'unione economica piu' forte, compresi un nuovo patto di bilancio

e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da

attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla

stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione

economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiutera' a sviluppare un coordinamento piu' stretto all'interno della zona euro al fine di

garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze

pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di

instabilita' finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono

complementari nel promuovere la responsabilita' e la solidarieta' di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene

riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza

finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sara'

subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG

da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo

di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.

(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona

euro...

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