TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA
GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
DISPOSIZIONI CONVENUTE DALLE PARTI CONTRAENTI AL MOMENTO
DELLA FIRMA RIGUARDO ALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO
Le disposizioni seguenti si applicheranno per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (in prosieguo "il trattato") e sulla base dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora la Commissione stabilisca in una relazione diretta alle parti contraenti che una di esse non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato:
1) Qualora si chieda alla Corte di giustizia di dichiarare che una
parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del
trattato, come stabilito nella relazione della Commissione, il
ricorso sara' depositato presso la Cancelleria della Corte di
giustizia dai ricorrenti di cui al punto 2) entro il termine di tre
mesi dalla data di ricevimento delle parti contraenti della
relazione della Commissione in cui si stabilisce che una parte
contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del
trattato. I ricorrenti agiranno nell'interesse di, e in stretta
cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo
3 e dall'articolo 8 del trattato, ad eccezione della parte
contraente contro cui e' diretto il ricorso, nonche' in conformita'
dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
2) I ricorrenti saranno le parti contraenti vincolate dall'articolo
3 e dall'articolo 8 del trattato in quanto Stati membri che formano
il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la
presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo
1, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio (trio di presidenza1 ) alla data di pubblicazione della relazione della
Commissione, nella misura in cui a quella data i) non siano stati
ritenuti essere in violazione dei loro obblighi ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato da una relazione della
Commissione, ii) non siano altrimenti oggetto di procedimenti
dinnanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 8,
paragrafi 1 o 2, del trattato, e iii) non siano nell'impossibilita'
di agire per altri giustificati motivi, di natura primaria, in
conformita' ai principi generali di diritto internazionale. Se
nessuno dei tre Stati membri interessati soddisfa tali criteri,
l'obbligo di adire la Corte di giustizia sara' sostenuto dai membri del precedente trio di presidenza, alle medesime condizioni.
3) Su richiesta dei ricorrenti, nel corso del procedimento dinnanzi
alla Corte di giustizia le parti contraenti, nel cui interesse il
ricorso e' stato presentato, forniranno il necessario supporto tecnico o logistico.
4) Le eventuali spese a carico dei ricorrenti derivanti dalla
sentenza della Corte di giustizia saranno sostenute congiuntamente
da tutte le parti contraenti nel cui interesse l'azione e' stata istruita.
5) Se una nuova relazione della Commissione stabilisce che e'
cessato l'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato
della parte contraente interessata, i ricorrenti informeranno
immediatamente per iscritto la Corte di giustizia che intendono
rinunciare agli atti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
6) Sulla scorta di una valutazione della Commissione europea
secondo cui una parte contraente non ha adottato le misure
necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia a
norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato, le parti
contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato
dichiarano che intendono avvalersi pienamente della procedura di
cui all'articolo 8, paragrafo 2, per adire la Corte di giustizia,
sulla base delle disposizioni convenute per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato.
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1 L'elenco dei successivi trio di presidenza figura nell'allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del l° dicembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28, rettificata nella GU L 344 del 23.12.2009, pag. 56). ]]>
TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE
NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA
DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA
PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA
SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA.
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI
DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI
ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI
CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI
PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E
IL REGNO DI SVEZIA,
in prosieguo denominati "parti contraenti",
CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualita' di Stati membri dell'Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune,
DESIDEROSI di favorire le condizioni per una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre piu' stretto delle politiche economiche della zona euro,
TENENDO PRESENTE che la necessita' di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi e' per i governi di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la stabilita' di tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione di regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e un meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive,
CONSAPEVOLI della necessita' di garantire che il loro disavanzo pubblico non superi il 3% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che il loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale,
RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualita' di Stati membri dell'Unione europea, devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti della pubblica amministrazione
TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare l'architettura dell'unione economica e monetaria, partendo dai...