LEGGE 23 luglio 2012, n. 114 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (12G0141)

Coming into Force29 Luglio 2012
Enactment Date23 Luglio 2012
Published date28 Luglio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/07/28/012G0141/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.175 del 28-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 160
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del Trattato stesso.

Art 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli

affari europei

Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino

Trattato
ALLEGATO

TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA

GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

DISPOSIZIONI CONVENUTE DALLE PARTI CONTRAENTI AL MOMENTO

DELLA FIRMA RIGUARDO ALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO

Le disposizioni seguenti si applicheranno per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (in prosieguo "il trattato") e sulla base dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora la Commissione stabilisca in una relazione diretta alle parti contraenti che una di esse non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato:

1) Qualora si chieda alla Corte di giustizia di dichiarare che una

parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del

trattato, come stabilito nella relazione della Commissione, il

ricorso sara' depositato presso la Cancelleria della Corte di

giustizia dai ricorrenti di cui al punto 2) entro il termine di tre

mesi dalla data di ricevimento delle parti contraenti della

relazione della Commissione in cui si stabilisce che una parte

contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del

trattato. I ricorrenti agiranno nell'interesse di, e in stretta

cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo

3 e dall'articolo 8 del trattato, ad eccezione della parte

contraente contro cui e' diretto il ricorso, nonche' in conformita'

dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

2) I ricorrenti saranno le parti contraenti vincolate dall'articolo

3 e dall'articolo 8 del trattato in quanto Stati membri che formano

il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la

presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo

1, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio (trio di presidenza1 ) alla data di pubblicazione della relazione della

Commissione, nella misura in cui a quella data i) non siano stati

ritenuti essere in violazione dei loro obblighi ai sensi

dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato da una relazione della

Commissione, ii) non siano altrimenti oggetto di procedimenti

dinnanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 8,

paragrafi 1 o 2, del trattato, e iii) non siano nell'impossibilita'

di agire per altri giustificati motivi, di natura primaria, in

conformita' ai principi generali di diritto internazionale. Se

nessuno dei tre Stati membri interessati soddisfa tali criteri,

l'obbligo di adire la Corte di giustizia sara' sostenuto dai membri del precedente trio di presidenza, alle medesime condizioni.

3) Su richiesta dei ricorrenti, nel corso del procedimento dinnanzi

alla Corte di giustizia le parti contraenti, nel cui interesse il

ricorso e' stato presentato, forniranno il necessario supporto tecnico o logistico.

4) Le eventuali spese a carico dei ricorrenti derivanti dalla

sentenza della Corte di giustizia saranno sostenute congiuntamente

da tutte le parti contraenti nel cui interesse l'azione e' stata istruita.

5) Se una nuova relazione della Commissione stabilisce che e'

cessato l'inadempimento dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato

della parte contraente interessata, i ricorrenti informeranno

immediatamente per iscritto la Corte di giustizia che intendono

rinunciare agli atti, in conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

6) Sulla scorta di una valutazione della Commissione europea

secondo cui una parte contraente non ha adottato le misure

necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia a

norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato, le parti

contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato

dichiarano che intendono avvalersi pienamente della procedura di

cui all'articolo 8, paragrafo 2, per adire la Corte di giustizia,

sulla base delle disposizioni convenute per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del trattato.

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1 L'elenco dei successivi trio di presidenza figura nell'allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del l° dicembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28, rettificata nella GU L 344 del 23.12.2009, pag. 56). ]]>

TRATTATO SULLA STABILITA', SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE

NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA TRA IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA

FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA

DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI

LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA

PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA

SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E IL REGNO DI SVEZIA.

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL REGNO DI

DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI

ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI

CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI

PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA E

IL REGNO DI SVEZIA,

in prosieguo denominati "parti contraenti",

CONSAPEVOLI del loro obbligo, in qualita' di Stati membri dell'Unione europea, di considerare le loro politiche economiche una questione di interesse comune,

DESIDEROSI di favorire le condizioni per una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre piu' stretto delle politiche economiche della zona euro,

TENENDO PRESENTE che la necessita' di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di evitare disavanzi pubblici eccessivi e' per i governi di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la stabilita' di tutta la zona euro e richiede quindi l'introduzione di regole specifiche, tra cui una "regola del pareggio di bilancio" e un meccanismo automatico per l'adozione di misure correttive,

CONSAPEVOLI della necessita' di garantire che il loro disavanzo pubblico non superi il 3% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e che il loro debito pubblico non superi il 60% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato o si riduca in misura sufficiente avvicinandosi a tale percentuale,

RAMMENTANDO che le parti contraenti, in qualita' di Stati membri dell'Unione europea, devono astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito al di fuori dei conti della pubblica amministrazione

TENENDO PRESENTE che il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri della zona euro hanno convenuto di rafforzare l'architettura dell'unione economica e monetaria, partendo dai...

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