LEGGE 20 marzo 2009, n. 27 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. (09G0035)

Coming into Force02 Aprile 2009
Enactment Date20 Marzo 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/04/01/009G0035/ORIGINAL
Published date01 Aprile 2009
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.

Art 3.

Disposizioni finanziarie

  1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Trattato

ALLEGATO

TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, qui di seguito denominati "le Parti",

consapevoli dei profondi legami storici che legano i loro popoli e dell'esistenza di un ricco patrimonio storico e culturale comune che ha lasciato tracce fondamentali nella storia dei due Paesi e nella cultura universale.

sensibili alla grande stima che contraddistingue da sempre i rapporti fra i cittadini dei due Paesi ed all'importanza di approfondire continuamente il grado di conoscenza reciproca, i rapporti di amicizia, i contatti umani ed i legami di ogni tipo fra italiani e iracheni,

animati dalla comune volonta' di far progredire ulteriormente i loro rapporti politici bilaterali e determinati ad avviare una nuova fase di intesa. cooperazione e solidarieta' compatibile con le aspirazioni delle generazioni future attraverso l'istituzione di un contesto globale e permanente di liberta', giustizia, pace, stabilita', sicurezza e prosperita' nella regione del Medio Oriente,

convinti dell'importanza dei processi politici e delle dinamiche economiche e sociali che si' sviluppano nella regione allo scopo di consolidare il ruolo che spetta a tale regione sulla scena internazionale,

ribadendo la loro ferma adesione ai principi generali del Diritto Internazionale ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

tenuto conto dei trattati, accordi e altri strumenti in vigore tra i due Stati,

ricordando l'importante contributo dell'Italia a favore dell'Iraq in tutti i principali, settori della vita sociale per la stabilizzazione e la ricostruzione,

proclamando la loro volonta' di rafforzare rapporti di amicizia e cooperazione globale ed esprimendo l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro adeguato per sviluppare nuovi settori di cooperazione e comprensione, sulla base del reciproco interesse e per il benessere dei due popoli,

hanno convenuto quanto segue:

PRINCIPI GENERALI

Rispetto della legalita' internazionale

Le Parti nel sottolineare la comune visione della centralita' delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, e riaffermando la loro piena adesione ai principi sanciti dalla Carta di San Francisco e alle Convenzioni cui aderiscono in tale ambito, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli derivanti dai trattati o altri accordi da esse ratificati, conformemente al Dritto Internazionale.

Uguaglianza sovrana

Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonche' tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla liberta' ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresi' il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Non ingerenza negli affari interni

Ciascuna delle Parti si astiene da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta, individuale o collettiva negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si astiene, di conseguenza ed in qualunque

circostanza, da

qualunque atto di coercizione militare, politica, economica o di altra natura,

finalizzato a subordinare al proprio interesse l'esercizio dei diritti inerenti alla sovranita' dell'altra Parte.

Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza

Nei loro rapporti reciproci, ciascuna delle Parti si impegna a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza diretta o indiretta contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte, o a qualunque altra forma incompatibile con gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nessuna considerazione potra' essere addotta per giustificare tale ricorso.

Soluzione pacifica delle controversie

In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti comporranno in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere fra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Cooperazione per la crescita socio-economica

Le Parti si adopereranno per sviluppare al massimo le loro rispettive potenzialita' allo scopo di...

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