LEGGE 11 maggio 2002, n. 102 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001

Coming into Force15 Giugno 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/05/31/002G0127/ORIGINAL
Published date31 Maggio 2002
Enactment Date11 Maggio 2002
Official Gazette PublicationGU n.126 del 31-05-2002 - Suppl. Ordinario n. 114
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica eautorizzato a ratificare il Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Trattato stesso.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 maggio 2002 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Trattato

TRATTATO DI NIZZA CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE E ALCUNI ATTI CONNESSI

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLADIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo,

DESIDEROSI di completare il processo avviato dal trattato di Amsterdam, volto a preparare il funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea in un'Unione allargata,

DETERMINATI a portare avanti, su tale base, i negoziati di adesione per giungere ad una conclusione positiva, secondo la procedura prevista dal trattato sull'Unione europea,

HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:

Sig. Louis Michel, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Sig. Mogens Lykketoft, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Sig. Joseph Fischer,

Ministro federale degli affari esteri e Vice Cancelliere federale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Sig. Georgios Papandreou,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA:

Sig. Josep Pique' i Camps,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Sig. Hubert Vedrine,

Ministro degli affari esteri;

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Sig. Brian Cowen,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sig. Lamberto Dini, Ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Sig.ra Lydie Polfer, vice primo Ministro, Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Sig. Jozias Johannes van Aartsen, Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Sig.ra Benita Ferrero Waldner, Ministro federale degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Sig. Jairne Gama, Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri; LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Sig. Erkki Tuomioja, Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA:

Sig.ra Anna Lindh, Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Sig. Robin Cook, Ministro degli affari esteri e del Commonwealth;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

PARTE PRIMA MODIFICHE DI MERITO
ARTICOLO 1

Il trattato sull'Unione europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 7

  1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o piu' principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, puo' chiedere a delle personalita' indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.

    Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

  2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o piu' principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a Presentare osservazioni.

  3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

    Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

  4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

  5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea.

    Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

  6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la

    maggioranza dei suoi membri."

    2) L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

    "Articolo 17

  7. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso...

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